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Ordinanza

Ordinanza n. 2011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado nell’ambito di un contenzioso seriale relativo a domande cautelari omogenee. Il testo non specifica i motivi sostanziali dedotti contro gli atti amministrativi o la procedura universitaria. È stata inoltre contestata la regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado, poste a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare limitatamente alla regolazione delle spese del primo grado, riformando l’ordinanza impugnata in tale parte e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare, in ragione della novità della questione. Nel resto ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare, per questa controversia, una misura analoga a quelle adottate in altri giudizi seriali ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto procedere alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, nella quale esaminare funditus le questioni dedotte e definire la controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione consente, nell’ambito cautelare, di accogliere la domanda ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura nel caso concreto, in ragione della prevedibile sollecita fissazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando il contenzioso seriale è destinato a essere definito in tempi brevi dal giudice di primo grado mediante la fissazione dell’udienza di merito, non è necessario adottare una misura cautelare di sollecita fissazione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., se tale esigenza risulta già adeguatamente assicurata.
  • La domanda cautelare può essere accolta limitatamente alla regolazione delle spese del primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi, quando la questione presenta carattere di novità, anche se l’appello è respinto quanto alla tutela cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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