Sentenza n. 1311/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 443/2025 emessa dal Tribunale Civile di Brescia sezione lavoro, recante n. R.G. 2672/2024, pubblicata il 02.04.2025, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata durante il giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, rilevando che l’ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso; ha liquidato le spese in € 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Brescia, Sezione lavoro, n. 443/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per € 500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale civile di Brescia, Sezione lavoro, n. 443/2025, pubblicata il 2 aprile 2025 e notificata al Ministero in forma esecutiva nella stessa data, era passata in giudicato, non essendo stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Ha inoltre rappresentato che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero rilasciasse la carta o vi accreditasse l’importo di € 500 riconosciuto dal giudice. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e, in corso di causa, ha comunicato di avere accreditato l’importo il 25 febbraio 2026.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro n. 443/2025, pubblicata il 2 aprile 2025, nella parte in cui quest’ultima ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere la cd. carta elettronica docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di € 500,00, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente detta carta del docente, o altro equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Gli artt. 112 e seguenti c.p.a. fondano l’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adempimento dell’obbligo posto a carico dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l’ottemperanza è avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame; va inoltre disposta la distrazione dei relativi emolumenti in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatari.
Nel giudizio di ottemperanza le spese sono poste a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso; la pronuncia dispone inoltre la distrazione degli onorari in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
La disposizione prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per consentire alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di completare le procedure di pagamento; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione esegue integralmente il giudicato in corso di causa, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a suo carico.
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