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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1787 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di dettaglio per la raccolta dei dati reali relativi alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti

Normativa europea32026R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità operative per raccogliere, tramite i controlli tecnici periodici, i dati reali sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Definisce quali dati devono essere rilevati, come devono essere letti e trasmessi, e disciplina i profili di protezione dei dati personali connessi al trattamento del VIN. Prevede inoltre regole specifiche di conservazione dei dati e la tempistica di avvio della raccolta obbligatoria e della comunicazione annuale alla Commissione tramite l’Agenzia europea dell’ambiente.

Procedura dettagliata per la raccolta e comunicazione dei dati reali sulle emissioni di CO2 e sul consumo di energia dei veicoli pesanti tramite i controlli tecnici periodici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, agli organismi e soggetti incaricati dei controlli tecnici ai sensi della direttiva 2014/45/UE, nonché alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente per la ricezione e gestione dei dati. Riguarda i veicoli pesanti nuovi immatricolati a decorrere dal 1° luglio 2027 e dotati dei dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161. La raccolta obbligatoria inizia dal 1° luglio 2028, quando tali veicoli sono sottoposti a controllo tecnico; prima di tale data la raccolta è facoltativa dal 1° gennaio 2028. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Procedura di dettaglio per la raccolta dei dati reali relativi alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1787 dà attuazione all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1242, disciplinando la procedura concreta per la raccolta dei dati reali sul consumo di carburante e di energia dei veicoli pesanti dotati di dispositivi di monitoraggio a bordo. La finalità dichiarata è consentire una raccolta periodica dei dati con oneri amministrativi minimi, sfruttando i controlli tecnici periodici già previsti dalla direttiva 2014/45/UE.

Contesto e finalità

Il regolamento si inserisce nel sistema di monitoraggio delle prestazioni di emissione dei veicoli pesanti nuovi. I considerando precisano che i dati devono essere raccolti in modo standardizzato, trasmessi alla Commissione tramite l’Agenzia europea dell’ambiente e protetti in modo adeguato sotto il profilo della riservatezza e della protezione dei dati personali. Viene inoltre chiarito che il VIN, pur essendo un identificativo del veicolo, costituisce dato personale quando consente di associare il veicolo a una persona fisica.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda:

  • gli Stati membri;
  • gli organismi o soggetti che effettuano i controlli tecnici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE;
  • la Commissione europea;
  • l’Agenzia europea dell’ambiente.

Sul piano oggettivo, esso si applica ai veicoli pesanti nuovi immatricolati a decorrere dal 1° luglio 2027 e dotati dei dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161. La raccolta obbligatoria decorre dal 1° luglio 2028, quando tali veicoli sono sottoposti al controllo tecnico. Dal 1° gennaio 2028 è ammessa una raccolta volontaria anticipata.

Definizione di dati reali

Ai fini del regolamento, i "dati reali" coincidono con i valori relativi al ciclo di vita e con i dati statici accumulati di cui all’allegato I, punto 3.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, purché ottenuti tramite i dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica.

Dati da raccogliere e modalità tecniche

Quando il veicolo è sottoposto a controllo tecnico, devono essere raccolti:

  • i dati reali;
  • il numero di identificazione del veicolo (VIN);
  • la lettura del contachilometri;
  • la data del controllo tecnico.

I dati reali devono essere letti con il dispositivo di cui all’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE, che deve essere in grado di leggere i dati registrati dal sistema a bordo. La raccolta del VIN deve avvenire mediante mezzi di comunicazione sicuri.

Comunicazione dei dati alla Commissione

A decorrere dal 2029, ogni anno entro il 30 novembre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati raccolti nel periodo di riferimento precedente, trasferendoli per via elettronica all’Agenzia europea dell’ambiente. Nella trasmissione devono essere utilizzati gli strumenti elettronici e gli orientamenti procedurali predisposti dalla Commissione e dall’Agenzia.

Gli Stati membri devono inoltre designare un referente per la comunicazione e notificare alla Commissione i suoi recapiti, nonché ogni successiva modifica.

Raccolta e comunicazione volontaria anticipata

Per favorire l’attuazione del sistema, il regolamento consente una fase anticipata volontaria:

  • dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri e i soggetti incaricati possono raccogliere i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
  • entro il 30 novembre 2028 possono comunicare i dati raccolti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2028, sempre mediante trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente.

Protezione dei dati personali

Il regolamento dedica una disciplina specifica alla protezione dei dati personali collegati al VIN.

Gli organismi o soggetti che svolgono il controllo tecnico sono considerati titolari del trattamento per la raccolta e il trattamento dei VIN e devono informare i proprietari dei veicoli ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.

Se i VIN e i dati reali sono ottenuti indirettamente dai proprietari, gli Stati membri, in qualità di titolari del trattamento, devono fornire l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.

Per il trattamento dei VIN effettuato a norma del regolamento, l’Agenzia europea dell’ambiente è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. I considerando specificano inoltre che il trattamento è lecito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR.

Conservazione dei dati

La conservazione è limitata nel tempo per tutti i soggetti coinvolti:

  • gli organismi e i soggetti responsabili dei controlli tecnici possono conservare i dati fino a sei mesi dopo la trasmissione all’Agenzia europea dell’ambiente o alle autorità designate dagli Stati membri;
  • le autorità designate dagli Stati membri possono conservarli fino a sei mesi dopo la trasmissione all’Agenzia;
  • l’Agenzia europea dell’ambiente può conservarli fino a 20 anni dalla data della prima comunicazione.

Questa architettura riflette l’obiettivo di seguire nel tempo l’andamento delle prestazioni reali del veicolo lungo la sua vita utile stimata.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di dati reali

L’articolo 1 definisce i "dati reali" come i valori relativi al ciclo di vita e i dati statici accumulati di cui all’allegato I, punto 3.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161, ottenuti tramite i dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica.

Raccolta obbligatoria dal 1° luglio 2028

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che dal 1° luglio 2028 gli Stati membri e gli organismi o soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgano, al momento del controllo tecnico, i dati reali, il VIN, la lettura del contachilometri e la data del controllo per i veicoli pesanti nuovi immatricolati dal 1° luglio 2027 e dotati dei dispositivi previsti dal regolamento (UE) 2025/2161.

Modalità di lettura dei dati e sicurezza nella raccolta

L’articolo 2, paragrafo 2, impone che i dati reali siano letti mediante il dispositivo di cui all’allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE, capace di leggere i dati registrati dal sistema a bordo. Il paragrafo 3 richiede l’uso di mezzi di comunicazione sicuri per la raccolta dei VIN.

Comunicazione annuale alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 4, stabilisce che, a decorrere dal 2029, entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati raccolti nel periodo di riferimento precedente, trasferendoli per via elettronica all’Agenzia europea dell’ambiente. Il paragrafo 5 prescrive l’uso degli strumenti elettronici e degli orientamenti procedurali messi a disposizione dalla Commissione e dall’Agenzia e impone agli Stati membri di designare un referente e notificare i relativi recapiti e ogni successiva modifica.

Raccolta e comunicazione volontaria anticipata

L’articolo 2, paragrafo 6, consente dal 1° gennaio 2028 la raccolta volontaria dei dati e prevede che, entro il 30 novembre 2028, possano essere comunicati i dati raccolti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2028 tramite trasferimento elettronico all’Agenzia europea dell’ambiente.

Protezione dei dati personali e ruoli di titolarità

L’articolo 3 disciplina il trattamento dei dati personali collegati al VIN. Gli organismi o soggetti responsabili del controllo tecnico sono considerati titolari del trattamento, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, e devono fornire le informazioni ai proprietari dei veicoli ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. Se i VIN e i dati reali sono ottenuti indirettamente dai proprietari, gli Stati membri, in qualità di titolari del trattamento, devono fornire le informazioni ai sensi dell’articolo 14 del GDPR. L’Agenzia europea dell’ambiente è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei VIN.

Conservazione dei dati

L’articolo 3, paragrafo 4, limita la conservazione dei dati raccolti: gli organismi e soggetti responsabili dei controlli tecnici possono conservarli fino a sei mesi dopo la trasmissione all’Agenzia o alle autorità designate; le autorità designate dagli Stati membri fino a sei mesi dopo la trasmissione all’Agenzia; l’Agenzia europea dell’ambiente fino a 20 anni dalla prima comunicazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiprotezione dei daticlimacontrolli tecnici dei veicoli

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