Sentenza del 30/11/2016 n. 24405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva ritenuto illegittima l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su un immobile conferito in fondo patrimoniale. Equitalia sosteneva che gli artt. 169 e 170 c.c. non impedissero automaticamente l'iscrizione ipotecaria, poiché occorreva verificare in concreto se i debiti tributari fossero stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia e se il creditore conoscesse l'eventuale estraneità dei debiti a tali bisogni. Contestava inoltre la statuizione sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l'art. 170 c.c. si applica anche all'ipoteca esattoriale prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto atto strumentale e prodromico all'esecuzione forzata. Tuttavia, i beni del fondo patrimoniale non sono automaticamente immuni dall'iscrizione: occorre accertare se il debito sia stato contratto per bisogni della famiglia oppure, se estraneo a tali bisogni, se il creditore ne fosse consapevole. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della CTR delle Marche, che dovrà svolgere tale accertamento e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 170 c.c.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma si applica anche all'iscrizione di ipoteca esattoriale, non solo al pignoramento. La protezione del fondo patrimoniale non è assoluta: il giudice deve verificare il rapporto tra il debito e i bisogni della famiglia e la conoscenza dell'eventuale estraneità da parte del creditore.
Art. 169 c.c.
È richiamato nel contesto della disciplina dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ma la decisione concentra il principio operativo soprattutto sull'art. 170 c.c.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione. Tale iscrizione, pur non essendo un atto esecutivo in senso stretto, è collegata all'espropriazione immobiliare e deve rispettarne i presupposti e i limiti.
Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973
Poiché l'ipoteca è strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima, compresi quelli relativi alla soglia minima del debito secondo la normativa applicabile.
Art. 49 del D.P.R. n. 602/1973
Individua il ruolo quale titolo esecutivo consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione, presupposto della riscossione coattiva.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Art. 378 c.p.c.
È richiamato per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La costituzione di un bene in fondo patrimoniale non impedisce automaticamente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca: è necessario un accertamento concreto sul debito.
- Il criterio decisivo non è la natura tributaria, imprenditoriale o professionale del debito, ma il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia.
- Un debito sorto nell'esercizio di un'impresa o di una professione non è, per ciò solo, né estraneo né necessariamente collegato ai bisogni familiari; la finalità deve essere valutata in concreto.
- L'onere di provare i presupposti della protezione del fondo patrimoniale grava sul soggetto che la invoca, normalmente il contribuente o il proprietario dei beni.
- Se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia, l'iscrizione può essere impedita solo quando il creditore conosceva tale estraneità; la conoscenza deve essere oggetto di accertamento.
- In una controversia analoga, il giudice deve verificare anche i presupposti dell'iscrizione ipotecaria esattoriale, tra cui l'esistenza di un valido titolo e il rispetto dei limiti normativi applicabili all'esecuzione immobiliare.
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