Sentenza n. 5303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8022/2024, che aveva respinto l’appello e confermato l’inammissibilità dell’impugnazione del contratto per adesione in ragione della clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione deducendo due asseriti errori di fatto revocatori ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. Il primo consisteva nella pretesa mancata percezione, da parte della sentenza revocanda, di alcune argomentazioni difensive e del tenore dell’art. III di un accordo transattivo, che secondo la ricorrente avrebbe consentito la prosecuzione dei giudizi pendenti, con efficacia novativa rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nel contratto relativo alle prestazioni sanitarie per l’anno 2016. Il secondo riguardava la pretesa mancata considerazione del fatto che la clausola di salvaguardia non avrebbe potuto operare rispetto a vizi autonomi dedotti contro determinazioni contrattuali di ulteriore suddivisione del budget, adottate in assenza di un atto deliberativo presupposto. In via preliminare, la ricorrente aveva inoltre depositato una memoria di replica ritenuta inutilizzabile, poiché la resistente non aveva depositato una memoria conclusionale o nuove memorie alle quali replicare e, comunque, perché il deposito era avvenuto oltre i termini processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, arrestando l’esame alla fase rescindente. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve derivare da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato e risultare decisivo, con rapporto causale rispetto alla decisione. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva esaminato le argomentazioni relative all’accordo transattivo e aveva escluso, con motivazione letterale e sistematica, che esso comportasse la rinuncia dell’ASL ad avvalersi della clausola di salvaguardia. La mancata confutazione analitica di ogni singola argomentazione non dimostra quindi una mancata percezione degli atti, ma riflette, al più, una valutazione giuridica non condivisa dalla parte. Una diversa interpretazione dell’accordo transattivo costituirebbe eventualmente errore di diritto, non deducibile mediante revocazione per errore di fatto. Anche l’erronea indicazione del numero di ruolo di un giudizio richiamato nella sentenza non è stata ritenuta decisiva né sintomatica di un abbaglio dei sensi. Quanto al secondo motivo, la sentenza revocanda aveva espressamente ritenuto che la clausola di salvaguardia si estendesse non solo ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, ma anche agli atti collegati e presupposti e alle determinazioni dei limiti di spesa inserite nel contratto. Aveva inoltre motivato l’effetto preclusivo della clausola anche rispetto all’impugnazione di atti a valle, benché censurati per vizi autonomi. Si trattava dunque di una consapevole decisione sul contenuto delle censure e non di un errore percettivo. La memoria di replica è stata dichiarata inutilizzabile perché non vi era alcuna memoria conclusionale o nuova memoria della controparte cui replicare e perché era stata comunque depositata tardivamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Il ricorso per revocazione nel processo amministrativo è soggetto ai casi e ai limiti previsti dalla disciplina richiamata, tra cui l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e decisivo; non comprende la diversa valutazione dei fatti o l’errore di diritto.
art. 73, comma 1, c.p.a.
presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza
La memoria di replica presuppone il deposito, da parte della controparte, di nuovi documenti o nuove memorie cui replicare; non può essere utilizzata per introdurre tardivamente argomentazioni autonome.
art. 1341 c.c.
La sentenza revocanda aveva considerato espressamente sottoscritte dalla struttura sanitaria le clausole contrattuali relative ai tetti di spesa e ai relativi effetti.
art. 1342 c.c.
La sentenza revocanda aveva richiamato la sottoscrizione delle clausole contrattuali nell’ambito di un contratto predisposto mediante moduli o formulari.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione deriva da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, concernente un fatto documentale non controverso, non espressamente valutato e decisivo per la pronuncia; non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto o la censura e ne abbia dato una valutazione non condivisa dalla parte.
- La verifica dell’eventuale errore revocatorio deve essere compiuta mediante una lettura complessiva e sistematica della motivazione della sentenza revocanda, senza isolare singoli passaggi argomentativi; la mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo non equivale alla mancata percezione della censura o dell’atto processuale.
- La diversa interpretazione del contenuto di un accordo, di una clausola contrattuale o degli effetti giuridici di un atto integra, se del caso, un errore di diritto o una valutazione giuridica contestabile, ma non un errore di fatto revocatorio.
- L’omessa pronuncia può assumere rilievo quale errore di fatto soltanto quando dalla sentenza risulti che il giudice non abbia esaminato la censura perché erroneamente convinto della sua inesistenza; non è sufficiente che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile la motivazione resa.
- La memoria di replica è ammissibile solo in funzione di replica a nuovi documenti o nuove memorie depositati dalla controparte in vista dell’udienza; in mancanza di tale presupposto, il deposito non può trasformarsi in una memoria autonoma tardiva.
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