Cassazione Penale, Sentenza n. 18366/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse applicato correttamente i parametri introdotti dalla novella del 2015 (richiesti dalla difesa), privilegiando il mero titolo di reato rispetto alla verifica della sussistenza di un pericolo di reiterazione attuale e concreto; sosteneva inoltre l'assenza di elementi concreti a supporto della prognosi di pericolosità, la possibilità di esecuzione della misura domiciliare presso l'abitazione della nonna in Anoia con adeguati controlli elettronici e l'irrilevanza dei rapporti parentali ravvisati dal Tribunale rispetto ai precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o precluse. Ha ritenuto che: 1) il mero decorso del tempo non giustifica la sostituzione della custodia cautelare (orientamento consolidato); 2) le doglianze sulla proporzionalità della misura e sul rischio di reiterazione riproducevano censure già avanzate e già ritenute infondate in precedenti decisioni (in particolare dalla VI Sezione), per cui non potevano essere rimesse in discussione in questa sede. Conseguentemente è stata confermata la permanenza della misura cautelare più grave e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275 (come novellato dall’art. 8, comma 1, del DL 92/2014 e dagli artt. 3 e 4 della L. 47/2015)
La difesa invocava i parametri derivanti dalla novella (es. maggior rilievo alla verifica del pericolo concreto di reiterazione); la Corte ha ritenuto che le censure fondate su questa novella fossero già state esaminate nei precedenti gradi e non fondate per ritenere insufficiente la valutazione del Tribunale.
art. 416 c.p.
La fattispecie di associazione a delinquere è stata ritenuta applicabile e il ruolo di capo/promotore del ricorrente è stato considerato nel bilanciamento della necessità cautelare e del rischio di reiterazione.
art. 416-bis c.p.
Il reato originariamente contestato in termini di associazione mafiosa è stato riqualificato al 416; l'aggravante di stampo mafioso (416-bis) è stata esclusa nel corso del procedimento.
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. c.p.p.
Norme richiamate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto secondo tali disposizioni.
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma (€3.000) alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per impugnazione ritenuta infondata.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo trascorso in custodia cautelare non costituisce di per sé motivo sufficiente per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva; il tempo ha rilievo solo nei limiti dei termini massimi della custodia.
- Per ottenere la sostituzione della custodia con arresti domiciliari è necessario dimostrare l'assenza di un rischio di reiterazione attuale e concreto; non è sufficiente la generica possibilità che possano riannodarsi contatti delittuosi.
- La valutazione delle esigenze cautelari si concentra sulla pericolosità personale, sul ruolo svolto nell'associazione delinquenziale e sul rischio di recidiva o di inquinamento delle prove o di reiterazione, e può prevalere anche se la requalificazione formale del capo di imputazione è meno grave.
- Argomentazioni difensive già esaminate e ritenute infondate nei precedenti gradi di giudizio difficilmente possono essere riformulate con successo in cassazione se non emergono nuovi elementi probatori o errori di diritto specifici.
- L'esecuzione della misura domiciliare in un'abitazione diversa da quella abituale o l'uso di controlli elettronici non sono automaticamente considerati idonei se sussiste un concreto rischio di mantenimento dei contatti illeciti o di pianificazione di nuove condotte.
- Chi impugna deve fornire elementi nuovi e concreti (es. mutato quadro fattuale, sopravvenienza di misure cautelari sugli altri protagonisti, rigorosi presìdi di controllo effettivi) per modificare l'apprezzamento del giudice sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Testo integrale
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