Cassazione Penale, Sentenza n. 14658/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., deducendo violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione. La questione centrale è se le plurime condotte in materia di stupefacenti, commesse a Roma in diversi episodi e giudicate con sentenze separate, costituiscano espressione di un unico programma criminoso preordinato tale da legittimare l'applicazione della continuazione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo assente prova di una deliberazione unitaria, facendo riferimento a distanza temporale tra alcuni fatti e ritenendo le condotte espressione di una generica tendenza a delinquere. Il ricorrente sostiene invece che esistono elementi di contiguità territoriale, omogeneità degli illeciti e continuità temporale tali da indicare un medesimo disegno criminoso, chiedendo almeno un riconoscimento parziale della continuazione per gruppi di reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per motivazione insufficiente e contraddittoria (anche errore nel descrivere il luogo degli illeciti) e per non aver compiuto un'analitica verifica degli elementi utili a valutare l'unitarietà del programma criminoso. Ha altresì ricordato che il giudice avrebbe dovuto considerare la possibilità di riconoscere la continuazione anche solo per gruppi di reati contigui e valutare indici quali omogeneità della fattispecie, contiguità spaziale e temporale, modalità e finalità. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
non presente nel testo integrale
La norma disciplina la continuazione in sede di esecuzione e richiede che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso previamente ideato: il giudice deve accertare l'unitarietà del progetto delittuoso, anche eventualmente limitatamente a gruppi di reati, e motivare analiticamente tale accertamento
art. 81 cod. pen.
non presente nel testo integrale
Rilevante in relazione alla determinazione della pena comune per più delitti; la Corte richiama la necessità di verificare se i reati siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso ai fini del cumulo/beneficio
art. 133 cod. pen.
non presente nel testo integrale
Norma relativa alla determinazione della pena: la valutazione della continuazione incide sul calcolo della pena e dunque il corretto inquadramento giuridico è essenziale per applicare i criteri di individuazione della pena
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un "programma criminoso" unitario e preordinato: non è sufficiente la mera serialità o tendenza a delinquere
- Il giudice deve motivare in modo analitico e non con enunciati assertivi; contraddizioni o omissioni nella motivazione possono determinare l'annullamento
- La contiguità spaziale (stesso luogo) e l'omogeneità delle condotte (stessa tipologia di reato) sono indici importanti, ma devono essere valutati insieme ad altri elementi (temporalità, modalità, finalità) per accertare l'ideazione unitaria
- La distanza temporale non esclude automaticamente la continuazione: anche periodi lunghi possono convivere con un progetto criminoso se sussistono altri indici significativi
- La continuazione può essere riconosciuta parzialmente: il giudice deve valutare la possibilità di applicarla a gruppi di reati contigui senza estenderla automaticamente a tutti gli illeciti connessi solo occasionalmente
- Chi invoca la continuazione deve indicare elementi fattuali utili, ma l'onere del giudice è di compiere una verifica motivata sugli atti e non limitarsi ad affermazioni di natura assertiva
- Errori materiali o di fatto nella motivazione (p.es. indicare erroneamente il luogo del reato) compromettono la decisione e legittimano il rinvio per nuovo esame
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