Sentenza n. 1455/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di decadenza dalla concessione di suolo pubblico relativa a un posteggio per commercio in area pubblica situato nell’Area UNESCO
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la dichiarazione di decadenza dalla concessione di suolo pubblico, adottata dopo due accertamenti, del 12 marzo 2025 e del 28 luglio 2025, relativi all’occupazione di una superficie maggiore di quella concessionata. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che l’art. 6, comma 3, del regolamento comunale vieta l’occupazione di superfici eccedenti o di spazi non concessionati, ma che, per tale violazione, l’art. 116, comma 5, della l.r. Toscana n. 62/2018 consentirebbe soltanto la sospensione dell’attività da 10 a 20 giorni e non la decadenza dalla concessione. Ha sostenuto, inoltre, che l’art. 43, comma 4, del regolamento comunale riserverebbe la decadenza alle violazioni relative alle categorie e specializzazioni merceologiche indicate da specifiche disposizioni regolamentari, tra le quali non rientrerebbe l’art. 6, comma 3. È stata dedotta anche la contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti comunali, che per analoghe violazioni avevano disposto soltanto la sospensione dell’attività. Infine, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative, l’illegittimità dell’applicazione di una misura afflittiva sulla base di una fonte secondaria, nonché l’errore nell’indicazione del raggruppamento commerciale, indicato nel provvedimento come “Stazione” anziché “Pellicceria”, con violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha distinto la decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio del commercio dalla decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico. La l.r. Toscana n. 62/2018 disciplina le sanzioni relative all’attività commerciale, comprese la sospensione e la decadenza o revoca del titolo abilitativo nei casi previsti, ma non disciplina la decadenza dalla concessione di suolo pubblico. Quest’ultima rientra nel generale potere del Comune di verificare la permanenza delle condizioni alle quali l’uso del bene pubblico era stato consentito e di disporre la decadenza quando l’uso non risulti conforme all’interesse pubblico. Ne consegue che l’art. 116, comma 5, della legge regionale, prevedendo la sospensione dell’attività in caso di violazioni reiterate, non impedisce al Comune di disciplinare autonomamente la decadenza dalla concessione di suolo pubblico. Il Collegio ha ritenuto coerente con tale assetto l’art. 7, comma 10, del regolamento comunale, che prevede la decadenza delle concessioni situate nell’Area UNESCO in caso di reiterate violazioni riguardanti la tutela del decoro, della valenza storica e della fruibilità dei luoghi, in relazione all’art. 43, comma 4. L’occupazione di una superficie pari a 11,51 mq rispetto ai 5,25 mq concessionati, reiterata entro il periodo rilevante, è stata ritenuta idonea a ledere il decoro e la valenza storica dell’Area UNESCO e quindi riconducibile alle violazioni di particolare gravità previste dal regolamento. È stata pertanto esclusa la violazione della l.r. n. 62/2018 e, per la medesima ragione, è stata ritenuta inconferente la censura fondata sulla l. n. 689/1981, non trattandosi di una sanzione amministrativa pecuniaria o di una sanzione relativa al titolo abilitativo commerciale, ma della decadenza dalla concessione di suolo pubblico. L’errore nell’indicazione del raggruppamento è stato considerato irrilevante, essendo pacifica la collocazione del posteggio in Area UNESCO. Anche la censura relativa ai precedenti provvedimenti di sospensione è stata respinta: l’atto impugnato è stato ritenuto sostanzialmente vincolato una volta accertati la reiterazione della violazione e il collegamento con l’Area UNESCO. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 116, commi 3 e 5, l.r. Toscana n. 62/2018
In caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale, può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita da 10 a 20 giorni.
La disposizione disciplina le sanzioni relative all’esercizio del commercio su area pubblica e non impedisce al Comune di disporre, sulla base del proprio potere di gestione e autotutela, la decadenza dalla distinta concessione di suolo pubblico.
art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
Nel caso di violazioni reiterate è disposta la sospensione dell’attività; per le violazioni di particolare gravità, in caso di reiterazione, si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico.
La previsione regolamentare consente la decadenza dalla concessione di suolo pubblico per le violazioni qualificate come particolarmente gravi e reiterate, secondo il collegamento tra l’Area UNESCO, la tutela del decoro e le altre disposizioni del regolamento.
art. 7, comma 10, del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
Le concessioni dei posteggi nell’Area UNESCO saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni riguardanti la tutela del decoro, della valenza storica dell’area e della fruibilità dei luoghi.
L’occupazione eccedente in un posteggio situato nell’Area UNESCO può essere ricondotta alle violazioni reiterate che giustificano la decadenza, perché incide sul decoro e sulla valenza storica dell’area.
artt. 125 e 127 l.r. Toscana n. 62/2018
Le disposizioni riguardano la decadenza o revoca del titolo abilitativo commerciale e, in determinati casi, del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato o nella fiera, ma non disciplinano la decadenza dalla concessione di suolo pubblico oggetto della controversia.
art. 1, comma 2, l. n. 689/1981
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
La disposizione è stata ritenuta non pertinente, poiché la decadenza impugnata non è stata qualificata come sanzione amministrativa relativa all’attività commerciale, ma come misura concernente la concessione di suolo pubblico.
Massime di principio
- La decadenza dalla concessione di suolo pubblico è distinta dalla decadenza o sospensione del titolo abilitativo all’esercizio del commercio: la disciplina regionale delle sanzioni commerciali non esaurisce né preclude il potere comunale di regolare e verificare la permanenza delle condizioni della concessione di occupazione del suolo pubblico.
- Il Comune può prevedere, mediante regolamento, la decadenza dalla concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni connesse alla tutela del decoro, della valenza storica e della fruibilità di un’area di particolare pregio, purché tale potere sia esercitato nell’ambito della gestione della concessione e non come indebita estensione delle sanzioni previste per il titolo abilitativo commerciale.
- In un’area UNESCO, l’occupazione reiterata di una superficie eccedente quella concessionata può essere qualificata come violazione particolarmente grave, poiché l’eccedenza è idonea, già di per sé, a incidere sul decoro e sulla valenza storica dell’area.
- Quando il regolamento comunale collega in modo puntuale la reiterazione della violazione alla decadenza dalla concessione e gli elementi fattuali richiesti risultano accertati, il provvedimento può avere natura sostanzialmente vincolata; precedenti provvedimenti meno afflittivi adottati nei confronti dello stesso concessionario non rendono di per sé illegittima la successiva decadenza.
- Un errore materiale nell’indicazione del raggruppamento commerciale non determina l’illegittimità del provvedimento quando la collocazione del posteggio nell’area sottoposta alla disciplina speciale risulti pacifica e l’errore non incida sull’individuazione del bene e dei presupposti della decadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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