Sentenza del 09/06/2015 n. 2502 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Operazione straordinaria - Società incorporande - Acquisto licenze SAP - Società incorporante - Biennio successivo - Deduzione costi - Natura straordinaria costi - Sussiste - Natura immobilizzazione immateriale - Sussiste - Regime ammortamento - Periodo triennale - Parziale legittimità deduzione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente impositore aveva ripreso a tassazione i costi dedotti dalla società incorporante nel 2004 e nel 2005 per un software acquistato nel 2003 dalle società successivamente incorporate. La contestazione riguardava il periodo di ammortamento: secondo l’amministrazione, la deduzione non sarebbe stata corretta nel biennio successivo alla fusione, mentre la contribuente sosteneva che il software costituisse un’immobilizzazione immateriale e che, per la sua natura straordinaria collegata all’operazione di fusione, il relativo costo potesse essere ammortizzato in tre anni.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta solo parzialmente legittima. È stata riconosciuta la natura straordinaria del costo e la sua riferibilità a un’immobilizzazione immateriale; pertanto, il costo delle licenze SAP poteva essere ammortizzato nel periodo triennale, anziché essere limitato al biennio considerato dall’ente impositore. La ripresa a tassazione è quindi stata ridotta nella misura corrispondente alla deduzione correttamente imputabile secondo il piano triennale.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
I costi relativi a beni immateriali, come le licenze software, devono essere dedotti mediante ammortamento secondo la loro natura e il periodo fiscalmente previsto. Nel caso esaminato è stato ritenuto applicabile un periodo triennale.
Disciplina civilistica e fiscale delle operazioni di fusione
I costi sostenuti nell’ambito di un’operazione straordinaria di fusione possono assumere natura straordinaria e devono essere valutati tenendo conto della loro effettiva funzione nell’operazione e della corretta qualificazione contabile dell’attività immateriale cui si riferiscono.
Massime di principio
- Le licenze software acquisite nell’ambito di un progetto aziendale possono costituire immobilizzazioni immateriali e non semplici costi dell’esercizio, se producono utilità pluriennale.
- Quando un costo è collegato a un’operazione straordinaria, la sua deducibilità deve essere valutata considerando sia la natura straordinaria dell’operazione sia la durata dell’utilità economica del bene.
- L’amministrazione finanziaria non può limitare automaticamente la deduzione al periodo da essa individuato senza verificare la corretta qualificazione del bene e il relativo regime di ammortamento.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la data di acquisto, l’effettiva entrata in funzione del software, la sua utilità pluriennale, il collegamento con la fusione e il piano di ammortamento adottato.
- La decisione comporta una vittoria solo parziale del contribuente: la ripresa fiscale non viene necessariamente annullata integralmente, ma deve essere rideterminata applicando il corretto periodo di ammortamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 9 giu 2015Sentenza del 09/06/2015 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →