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Ordinanza

Ordinanza n. 1023/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 215/2025 del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 19.2.2025.

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Avellino, Settore Lavoro e Previdenza, n. 215/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 215/2025 del Tribunale di Avellino. Il ricorso era stato inizialmente proposto presso la sede di Napoli del TAR Campania, che, con ordinanza n. 1273/2026, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e indicato come competente la Sezione staccata di Salerno, poiché il giudice ordinario autore della sentenza azionata ha sede nella circoscrizione di quest'ultima. In riassunzione, il ricorrente ha notificato il ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nel cui distretto ha sede il giudice amministrativo adito. La notifica presso l'Avvocatura di Napoli è stata quindi ritenuta nulla. Non essendosi costituita l'Avvocatura dello Stato, il vizio non poteva considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha dichiarato nulla la notifica del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anziché presso quella di Salerno. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della notificazione senza subordinare tale adempimento alla valutazione della scusabilità dell'errore. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per rinnovare la notifica al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nonché un ulteriore termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell'adempimento mediante le ricevute di accettazione e consegna in formato nativo digitale .eml o .msg. Ha fissato al 17 novembre 2026 l'udienza camerale per la verifica della rinotifica e la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 ss. c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso dal ricorrente per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    La notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale deve rispettare le regole speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato, compresa la notificazione presso l'Avvocatura distrettuale competente per il giudice adito.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione; se il termine è rispettato, il vizio è sanato con effetti retroattivi.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi introdotti contro un'amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice amministrativo adito; la notificazione presso un'Avvocatura distrettuale diversa è nulla.
  • La mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato impedisce di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica e assegnare un termine perentorio, senza che sia necessario valutare previamente la scusabilità dell'errore; il tempestivo adempimento produce la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio mediante notificazione all'Avvocatura dello Stato competente precede la decisione sulla domanda di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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