Cassazione Penale, Sentenza n. 01459/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio della somma di € 40.000,00. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) carenza e vizio della motivazione del decreto e dell'ordinanza su fumus commissi delicti, nesso di pertinenza tra beni e reato e mancanza di descrizione della fattispecie; 2) errata applicazione dei principi in tema di fumus e mancata individuazione del delitto presupposto per il reato di riciclaggio, nonché mancata indicazione delle esigenze investigative e della natura del denaro (profitto o mezzo); 3) erronea valutazione del periculum in mora; 4) violazione del principio di proporzionalità e diritto di proprietà. Il ricorrente eccepisce inoltre che la difesa aveva prodotto documentazione (bonifici per € 30.000 e risparmi per € 10.000) a prova della legittima provenienza e censura che solo due banconote erano sospette di contraffazione, non l'intera somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il riesame del sequestro probatorio richiede la verifica della configurabilità astratta del reato e che il Tribunale di Potenza ha correttamente rilevato il fumus: valutazione fondata su precedenti pertinenti degli indagati e sulle modalità di rinvenimento del denaro (occultamento nella busta nel vano portaoggetti), e sull'esito dei controlli che avevano indicato la contraffazione di due banconote. La Corte ha ritenuto che il Tribunale ha preso in considerazione la documentazione difensiva ma l'ha giudicata non idonea a escludere il fumus di riciclaggio. Ha altresì precisato che il periculum in mora non è requisito del sequestro probatorio e che la misura è proporzionata alle esigenze investigative indicate (accertamenti su caratteristiche, provenienza, tracce biologiche/impronte e verifica di genuinità presso la Banca d'Italia). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e la Corte ha rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base dei motivi di cassazione; la Corte ricorda che solo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge sono sindacabili in cassazione per le ordinanze su sequestro.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Precisa che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su sequestro è ammesso solo per violazione di legge; la Corte applica tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso che non deduceva un concreto vizio di legge.
art. 648-bis cod. pen.
Norma penale sul reato di riciclaggio; la Corte ricorda che, ai fini del fumus per i reati che presuppongono un delitto precedente, è necessaria l'indicazione almeno della tipologia del delitto presupposto, requisito ritenuto soddisfatto dal Tribunale.
artt. 125, 247, 253, 352, 354, 355 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in tema di garanzie e motivazione; la Corte ne prende atto e valuta che il Tribunale ha dato una motivazione non meramente apparente e coerente con i principi giurisprudenziali.
art. 262 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti applicabili alle misure reali; la Corte osserva che il vincolo imposto è congruo rispetto alle finalità investigative, nei limiti previsti dalla norma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge; non è possibile in cassazione rinnovare una sindacazione di fatto o una diversa valutazione probatoria.
- Nel riesame del sequestro probatorio il giudice deve valutare l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) in riferimento agli elementi offerti dal P.M.; è però sufficiente l'indicazione della tipologia del reato presupposto, non la ricostruzione esegetica completa di tutti gli estremi storico-fattuali.
- Il denaro è bene fungibile: per sequestrarlo come elemento probatorio occorre motivare il nesso di pertinenza con il reato o la necessità del sequestro per accertamenti specifici (es. tracce, impronte, esame di genuinità delle banconote). La mera detenzione di somme ingenti non è di per sé sufficiente senza elementi aggiuntivi.
- La documentazione difensiva sulla legittima provenienza del denaro va prodotta tempestivamente e dettagliatamente; il giudice può valutarne l'idoneità ma la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Il periculum in mora è requisito del sequestro preventivo ma non del sequestro probatorio; quindi contestazioni su tale elemento sono spesso irrilevanti nel giudizio sul sequestro probatorio.
- La misura deve rispettare il principio di proporzionalità: il vincolo va limitato a quanto necessario per le esigenze probatorie indicate (esami tecnici, verifiche presso Banca d'Italia, esami biologici), come indicato dal giudice.
- Nelle ipotesi di sospetta contraffazione di banconote la conservazione materiale delle banconote può essere rilevante e giustificare il sequestro per le verifiche tecniche; se invece solo alcune banconote sono sospette, la difesa può chiedere limitazione del sequestro a quelle banconote specifiche.
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