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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 11 del 11/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy11

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Born S.r.l. svolgeva attività promozionali e di ricontatto tramite il portale sceglionline.it con form e informative non sufficientemente trasparenti, consensi non validamente acquisiti e assenza di adeguate verifiche sull’identità dell’utente. È stata inoltre rilevata una chiamata promozionale effettuata senza rispettare l’iscrizione al RPO e senza una corretta base giuridica. L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità dei trattamenti, ordinato l’adeguamento dei trattamenti alla normativa, ingiunto la comunicazione delle misure adottate entro 30 giorni e irrogato una sanzione di 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.

Ordinanza-ingiunzione nei confronti di Born S.r.l. per telemarketing e gestione dei consensi/ informative sul sito sceglionline.it in violazione del GDPR e dell'art. 130 Codice privacy

Born S.r.l. - telemarketing, form online e informative non conformi

Il Garante ha esaminato i trattamenti svolti da Born S.r.l. tramite il sito sceglionline.it e nell’ambito di attività di telemarketing/teleselling, a seguito di un reclamo e due segnalazioni relative a chiamate indesiderate. Il provvedimento conclude con l’accertamento dell’illiceità di più trattamenti, l’ordine di conformazione alla normativa e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del procedimento e oggetto dell’istruttoria

L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, nei confronti di Born S.r.l., con sede in Aversa, per verificare la liceità dei trattamenti collegati a:

  • chiamate promozionali effettuate verso numerazioni iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO);
  • raccolta dei dati personali tramite i form presenti sul portale sceglionline.it;
  • successivo utilizzo e comunicazione dei dati a fini promozionali e di ricontatto.

Il procedimento nasce da una istruttoria cumulativa originata da un reclamo e da due segnalazioni. In un caso, la persona interessata lamentava contatti telefonici ripetuti dopo la cessazione di un contratto di fornitura e nonostante le opposizioni verbali. In altri casi, le segnalazioni riguardavano chiamate promozionali verso numerazioni iscritte al RPO.

Trattamenti esaminati e struttura del portale

Dalle verifiche dell’Ufficio è emerso che Born utilizzava il portale sceglionline.it per raccogliere dati al fine di:

  • richiamare l’utente che aveva compilato il form;
  • svolgere attività di marketing diretto per conto proprio;
  • cedere o comunicare i dati a soggetti terzi per autonome attività promozionali.

Il sito presentava inizialmente un form denominato “contattaci” e, in un secondo livello, diverse formule di consenso. Tra queste figuravano consensi per:

  • l’esecuzione dei servizi richiesti;
  • l’invio di comunicazioni promozionali da parte di Born o di società terze;
  • la profilazione;
  • la comunicazione dei dati a categorie molto ampie di operatori economici.

Nel corso del procedimento Born ha modificato i form e le informative, ma l’Autorità ha ritenuto che le criticità non fossero state risolte in modo completo.

Violazioni contestate

L’Ufficio ha contestato la possibile violazione degli artt. 5, 6, 7 e 13 del GDPR e dell’art. 130 del Codice privacy, rilevando che i trattamenti erano stati effettuati:

  • in assenza di un’idonea base giuridica;
  • con modalità non trasparenti;
  • con consensi non liberi, non specifici e non granulari;
  • senza adeguata verifica preventiva rispetto al RPO, per uno dei contatti oggetto di segnalazione.

È stata invece archiviata la posizione relativa a una delle due segnalazioni, poiché la Società aveva disconosciuto la chiamata e gli elementi agli atti non consentivano di ravvisare una violazione rilevante.

Valutazioni del Garante sui consensi e sulle informative

Il Garante ha ritenuto che la struttura del form fosse carente sotto il profilo della trasparenza. In particolare:

  • il primo flag, riferito ai servizi richiesti, era formulato come un consenso “obbligatorio”, pur dovendo invece essere ricondotto alla base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
  • il secondo consenso unificava in modo improprio marketing di Born e marketing di terzi, senza distinguere le diverse finalità;
  • il quarto consenso era troppo generico, riferito a una platea indistinta di settori e operatori, e poteva comportare la dispersione del controllo da parte dell’interessato.

Anche le informative sono state giudicate contraddittorie e non aggiornate. Il provvedimento rileva che:

  • la precedente privacy policy elencava finalità e destinatari in modo promiscuo, mescolando trattamenti fondati su basi giuridiche diverse;
  • la sezione sui destinatari era formulata in termini eccessivamente ampi, con categorie merceologiche eterogenee;
  • erano accessibili online più versioni dell’informativa, non sempre immediatamente riconducibili al form utilizzato dall’interessato;
  • un’informativa datata 8 aprile 2022 risultava incoerente rispetto al modulo “Voglio essere contattato” e non rispettava pienamente il principio di limitazione della conservazione per i dati raccolti al solo fine di ricontatto.

Verifica dell’identità e onere della prova

Born ha dichiarato di non utilizzare sistemi di autenticazione, double opt-in o verifica automatica dell’identità, limitandosi a verifiche al primo contatto telefonico. Il Garante ha considerato tale impostazione insufficiente.

Secondo l’Autorità, l’assenza di meccanismi di controllo non consentiva di associare con certezza i consensi all’interessato e non permetteva al titolare di assolvere all’onere di dimostrare la validità del consenso, come richiesto dall’art. 7 GDPR. Inoltre, tale carenza comprometteva anche il principio di esattezza di cui all’art. 5 GDPR.

Nel provvedimento vengono richiamati precedenti orientamenti del Garante sul double opt-in e sulla necessità di misure minime di protezione, specie nel contesto del telemarketing e dei c.d. “siti vetrina”.

Iscrizione al RPO e chiamata promozionale

Con riferimento alla segnalazione relativa a una chiamata promozionale, Born ha sostenuto che il consenso fosse stato validamente raccolto in precedenza e che la consultazione del RPO avesse efficacia mensile. L’Autorità ha respinto la tesi difensiva, osservando che per le chiamate telefoniche la consultazione del RPO ha efficacia pari a quindici giorni e che, nel caso esaminato, l’iscrizione al RPO era intervenuta in un momento successivo rispetto al conferimento dei dati al sito.

Ne consegue che il contatto telefonico è stato considerato effettuato fuori dai presupposti di liceità previsti dalla normativa applicabile.

Difese della società e valutazione finale

Born ha riferito di avere avviato un audit interno, di avere aggiornato le informative e di avere rivisto i consensi in forma più granulare, sostenendo di operare in buona fede e come microimpresa con risorse limitate. Ha anche manifestato l’intenzione di aderire a un codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling.

Il Garante ha tuttavia ritenuto che tali iniziative non fossero sufficienti a escludere la responsabilità, poiché le violazioni erano già consumate e, in parte, le criticità risultavano ancora presenti nella configurazione del sito al momento della decisione.

Provvedimenti adottati e sanzione

L’Autorità ha quindi:

  • dichiarato illecito il trattamento effettuato da Born S.r.l.;
  • imposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di conformare i trattamenti dei dati raccolti tramite il sito alla normativa vigente;
  • ingiunto di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare attuazione alla misura.

Quanto alla sanzione, il Garante ha applicato l’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR, determinando il massimo edittale in euro 20.000.000,00 e irrogando una sanzione di euro 15.000,00, tenendo conto:

  • della gravità delle violazioni, in un settore, quello del telemarketing, oggetto di numerosi interventi dell’Autorità;
  • della cooperazione della Società e delle misure spontaneamente adottate nel corso del procedimento.

È stata inoltre disposta:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
  • la sanzione accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Profili di impugnazione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contesto istruttorio

Il procedimento è stato avviato d’ufficio nei confronti di Born S.r.l. a seguito di un reclamo e due segnalazioni in materia di chiamate indesiderate. Le verifiche hanno riguardato sia le chiamate promozionali effettuate con numerazioni attribuite alla Società, sia il funzionamento del sito sceglionline.it, utilizzato per la raccolta dei dati e il successivo ricontatto degli utenti.

Criticità del form e delle informative online

L’Ufficio ha rilevato che il sito presentava inizialmente un form con un unico flag per l’accettazione di tutti i consensi e un secondo livello con formule di consenso poco chiare, contraddittorie e poco granulari. Anche le informative risultavano generiche, non sempre coerenti con i form e con l’effettiva struttura dei trattamenti, oltre a includere riferimenti a categorie di destinatari e settori merceologici esposti in modo troppo ampio.

Mancanza di base giuridica e violazione del RPO

Per i contatti oggetto di contestazione il Garante ha ritenuto che i trattamenti fossero avvenuti in assenza di idonea base giuridica e con carenze di trasparenza, in violazione degli artt. 5, 6, 7 e 13 GDPR e dell’art. 130 del Codice privacy. In particolare, per una delle segnalazioni è stata rilevata anche la mancata preventiva verifica dell’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, con conseguente illegittimità del contatto promozionale.

Valutazione sulle misure di verifica dell'identità

L’Autorità ha ritenuto insufficiente l’assenza di sistemi di autenticazione, double opt-in o altri meccanismi di verifica dell’identità di chi inserisce i dati nel form. Tale carenza impediva di associare con sufficiente certezza la manifestazione di volontà all’interessato e non garantiva neppure l’esattezza dei dati trattati, ponendo un problema di sicurezza e di accountability.

Esito e sanzioni

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, ha imposto a Born S.r.l. di conformare i trattamenti mediante il sito alla normativa vigente e ha ingiunto di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e indicazione della facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingcookie e tracciamento onlinediritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdpr

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