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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14538/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, sostenendo che la decisione si fondava su argomentazioni generiche e presuntive e non si era confrontata con le argomentazioni del GIP. In particolare si censurava: mancato apprezzamento delle misure restrittive applicate dal GIP (arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone non conviventi), l'assenza di precedenti per evasione, la mancata considerazione del tempo già trascorso in misura senza violazioni, la valutazione della personalità del ricorrente come "riottosa" senza elementi concreti, la non valutazione della risalita nel tempo dei precedenti e delle misure alternative già godute (affidamento in prova, declaratoria di estinzione di pena) e l'esistenza di un'attività lavorativa. Si contestava, infine, l'assenza di prova del pericolo concreto di reiterazione e la mancata verifica che persistessero le condizioni che avevano agevolato i reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del procedimento il GIP di Gela, su istanza del pubblico ministero, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con misure non detentive (obbligo di dimora in Gela e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), con conseguente remissione in libertà del ricorrente. Poiché l'esito favorevole era già stato conseguito, l'interesse ad impugnare è venuto meno e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese o sanzione pecuniaria per il ricorrente in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ordinanza del Tribunale del riesame

    norma invocata in relazione al potere del Tribunale del riesame di decidere sull'appello avverso l'ordinanza del GIP; utilizzata per giustificare il provvedimento impugnato

  • artt. 110, 61 n. 2 cod. pen.; artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967

    contestazione dei reati per i quali è stata disposta la misura

    indicazione delle fattispecie penalmente rilevanti poste a fondamento della misura cautelare

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    esigenze cautelari (pericolo di reiterazione)

    norma richiamata nelle censure difensive: la Corte osserva che per adottare una misura più afflittiva occorre fondare la valutazione su elementi concreti idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti nella riproduzione del motivo in cassazione

    norma procedurale richiamata per la formulazione del motivo di ricorso in cassazione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    ordinanza del GIP del 28 gennaio 2026 di sostituzione della misura

    consente al GIP, su istanza delle parti o del PM, di sostituire la misura; qui è stata la causa della remissione in libertà e della sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 568, comma 4 e art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    interesse ad impugnare e inammissibilità

    la Corte interpreta queste norme nel senso che l'impugnazione è ammissibile solo se permane l'interesse concreto a ottenere la rimozione di un pregiudizio; la perdita dell'interesse per sopravvenuta modifica del provvedimento rende il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, la misura cautelare viene modificata in senso favorevole (ad es. sostituzione della custodia con misure non detentive) e il ricorrente è rimesso in libertà, il ricorso per cassazione può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per giustificare l'aggravamento di una misura cautelare (passaggio da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere) il giudice deve fondare la decisione su elementi concreti e specifici che dimostrino le esigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto di reiterazione; argomentazioni generiche o presuntive possono essere censurate in sede di impugnazione.
  • Nella valutazione delle misure cautelari il giudice deve considerare il comportamento tenuto durante il tempo già scontato in misura (assenza di violazioni), la sussistenza di collegamenti con circuiti criminali solo se provati, la rilevanza e la più o meno recente incidenza dei precedenti penali, nonché gli elementi di reinserimento (lavoro, misure alternative eseguite e dichiarazioni di estinzione della pena).
  • La sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione esclude, di regola, l'accoglimento del ricorso per cassazione e comporta l'inammissibilità senza condanna alle spese o sanzioni quando la perdita dell'interesse sia sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione.
  • La modifica delle misure cautelari può derivare anche da iniziativa del pubblico ministero (istanza di sostituzione) e il conseguente venir meno dell'esecuzione di una misura applicata dal giudice del riesame è rilevante ai fini dell'interesse processuale del ricorrente.

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