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Determinazione

Determinazione AGID n. 291/2020 del 04/03/2020

Determinazione n.291/2020 del 24 giugno 2020 - Approvazione della Trattazione, Archiviazione e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 24/2020, prot. n. 2784 del 04/03/2020

AgID291/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si tratta di una determinazione amministrativa del Direttore Generale di AgID che approva la trattazione istruttoria e la comunicazione di archiviazione relative a una segnalazione al Difensore civico per il digitale. La vicenda riguarda il mancato invio via PEC, da parte di una cancelleria penale, della notifica di fissazione dell’udienza ex art. 127 c.p.p. al segnalante. Sulla base dell’istruttoria e del parere ministeriale richiamato, AgID conclude che nel processo penale la PEC è utilizzabile, allo stato, solo per le notificazioni effettuate dalle cancellerie a soggetti diversi dall’imputato; pertanto non emerge alcuna violazione del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione e la segnalazione viene archiviata.

Approvazione dell’istruttoria e dell’archiviazione della segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 24/2020 per infondatezza

Approvazione della trattazione e archiviazione della segnalazione n. 24/2020

La determinazione è un atto amministrativo con cui il Direttore Generale di AgID approva l’esito istruttorio dell’Ufficio del Difensore civico per il digitale e la conseguente comunicazione di archiviazione. L’oggetto è una segnalazione relativa al mancato invio via PEC, da parte di una cancelleria penale, della notifica di fissazione dell’udienza al soggetto segnalante.

Oggetto della segnalazione

La segnalazione riguarda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese e lamenta che la cancelleria non avrebbe inviato via PEC una notifica ex art. 127 c.p.p. al segnalante, che si era dichiarato parte offesa e riteneva di aver eletto domicilio digitale presso la propria casella PEC. Il reclamante sosteneva che la notifica dovesse essere effettuata direttamente a lui e non solo al difensore.

Quadro normativo e competenza del Difensore civico per il digitale

L’atto richiama l’art. 17, comma 1-quater, del CAD, che istituisce presso AgID l’Ufficio del Difensore civico per il digitale, e le norme organizzative dell’Agenzia. Viene ricordato che il Difensore civico per il digitale raccoglie le segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di altre norme in materia di digitalizzazione, senza svolgere funzioni di mediazione o di sostituzione delle amministrazioni coinvolte.

Esito dell’istruttoria sul processo penale telematico

L’istruttoria svolta dall’Ufficio richiama provvedimenti del Ministero della Giustizia, orientamenti giurisprudenziali e il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. L’esito è che, allo stato, nel procedimento penale l’utilizzo della PEC è ammesso soltanto per le notificazioni effettuate dalle cancellerie a persona diversa dall’imputato. Viene esclusa, invece, la possibilità per le parti private di utilizzare in via generale la PEC per comunicazioni, notificazioni o istanze nel processo penale.

Decisione finale: archiviazione per infondatezza

Sulla base di tale quadro, il diniego della cancelleria viene ritenuto conforme all’orientamento vigente e non lesivo del CAD o di altre norme sulla digitalizzazione. Per questo motivo la segnalazione è archiviata per infondatezza e viene approvata anche la relativa comunicazione al segnalante.

Punti principali

Natura dell’atto e oggetto della decisione

La determinazione non ha contenuto normativo/regolatorio generale, ma è un atto amministrativo di approvazione interna dell’esito di una specifica segnalazione. Il Direttore Generale approva la trattazione n. 24/2020 e la comunicazione di archiviazione al segnalante, relative a una presunta violazione del CAD da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.

Esito dell’istruttoria sul domicilio digitale nel processo penale

L’istruttoria richiama provvedimenti del Ministero della Giustizia, giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Ne deriva che, nel processo penale, l’uso della PEC è consentito soltanto per le notificazioni effettuate dalle cancellerie a persona diversa dall’imputato; non è invece configurabile un uso generalizzato della PEC da parte delle parti private per comunicazioni, notificazioni o istanze.

Archiviazione della segnalazione

Poiché il diniego della cancelleria di effettuare la notifica via PEC al privato è ritenuto coerente con l’assetto normativo e giurisprudenziale vigente, non risultano violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione. La segnalazione viene quindi archiviata per infondatezza e deve essere data comunicazione al segnalante.

Come è indicizzato

Materiedifensore civico per il digitaledomicilio digitaleprocesso penale telematicoarchiviazione segnalazionecittadinanza digitale

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