Cassazione Civile, Ordinanza n. 09983/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio di legittimità nel quale un ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza che aveva condannato la ricorrente alle spese in favore del controricorrente e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto revocatorio: sostiene che la Corte non avrebbe considerato la tardività del controricorso dell'altra parte, depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione. Secondo la ricorrente, la tardività del controricorso avrebbe reso non dovuta la condanna alle spese in favore del controricorrente e la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché la condanna alle spese presuppone una rituale e tempestiva costituzione della controparte.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per revocazione ritenendo sussistente un errore di fatto revocatorio sulla tempestività del controricorso e sulla ritualità della costituzione del controricorrente. Revoca quindi parzialmente l'ordinanza precedente, limitatamente alle statuizioni di condanna alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. pronunciate nei confronti della ricorrente. Per soccombenza nel giudizio di revocazione, condanna l'intimato al pagamento delle spese di tale giudizio in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
termine di 40 giorni successivi alla notifica del ricorso per cassazione
nel testo applicabile, il controricorso depositato oltre 40 giorni dalla notifica del ricorso è tardivo e non ritualmente proponibile nei termini di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel contesto del procedimento camerale e della disciplina del controricorso nel giudizio di legittimità
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna equitativa presuppone la rituale costituzione della controparte; se il controricorso è tardivo, la condanna in suo favore non può essere mantenuta
art. 35 d.lgs. n. 149/2022
la nuova disciplina processuale è stata ritenuta applicabile al giudizio perché introdotto con ricorso notificato dopo il 1/1/2023
art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
norma che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 370 c.p.c. richiamata dalla Corte
art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197
disposizione richiamata per l'applicabilità della nuova disciplina ai giudizi introdotti dopo il 1/1/2023
Massime di principio
- In sede di revocazione per errore di fatto, l'errore deve consistere in una falsa percezione di un dato processuale risultante in modo oggettivo dagli atti e deve riflettersi in un contrasto tra la realtà processuale e la rappresentazione contenuta nel provvedimento impugnato.
- La tardiva costituzione mediante controricorso, quando il termine perentorio previsto dalla disciplina del giudizio di cassazione sia decorso, impedisce di porre le spese del controricorso a carico del ricorrente soccombente.
- La condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone che la parte beneficiaria sia ritualmente costituita; ove il dato processuale sia stato erroneamente percepito, il provvedimento è revocabile nei limiti della statuizione viziata.
- Quando l'errore di fatto investe solo una parte della decisione, la revocazione può essere parziale, con eliminazione delle sole statuizioni direttamente dipendenti dall'errore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09914/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09916/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09919/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09920/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_civile · 17 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →