Sentenza del 13/07/2016 n. 14269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato il rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Ha denunciato, da un lato, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità relativa al condono presentato dal contribuente per gli anni 2001 e 2002 e, dall'altro, la violazione della disciplina sul condono, sostenendo che la definizione agevolata precludesse qualsiasi successiva richiesta di rimborso per le annualità condonate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito che il contribuente, avendo definito tramite condono gli anni 2001 e 2002, non poteva successivamente chiedere il rimborso dell'IRAP per tali annualità, neppure invocando l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle istanze di rimborso relative agli anni 2001 e 2002. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
È richiamato in relazione alla censura dell'Agenzia per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull'eccezione di inammissibilità derivante dal condono.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il riferimento processuale invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Legge n. 289 del 2002, art. 7
La definizione agevolata determina un nuovo titolo giuridico e rende definitive le annualità oggetto di condono, impedendo al contribuente di chiedere successivamente il rimborso delle imposte definite, anche quando deduca l'assenza del presupposto impositivo.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando le domande di rimborso per le annualità condonate.
Massime di principio
- La presentazione e definizione di un condono fiscale comporta, di regola, l'accettazione degli effetti della definizione e preclude successive richieste di rimborso relative alle stesse annualità.
- Il divieto di rimborso opera anche se il contribuente sostiene che mancasse il presupposto dell'imposta, perché il condono viene considerato una definizione transattiva e definitiva della posizione fiscale.
- Gli effetti preclusivi del condono riguardano soltanto le annualità effettivamente incluse nella domanda di definizione; le altre annualità restano autonomamente contestabili e devono essere esaminate nel merito.
- Prima di valutare il merito di una domanda di rimborso è necessario verificare se l'annualità sia stata oggetto di condono o di altra definizione agevolata, poiché ciò può rendere la domanda inammissibile o infondata.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna alle spese del giudizio di legittimità anche quando le spese dei precedenti gradi siano compensate.
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