Circolare numero 49 del 03-03-2025
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’articolo 27 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che prevede l’apertura strutturale dei termini per consentire l’adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dall’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'apertura permanente dei termini per l'adesione alla Gestione credito a partire dal 12/01/2025, i destinatari ammessi, le modalità di adesione (online con identità digitale o, per i pensionandi, tramite casella nella domanda di pensionamento), l'irrevocabilità dell'adesione, i termini di decorrenza dell'obbligo contributivo e le implicazioni operative per la denuncia contributiva tramite Uniemens.
Apertura strutturale termini di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito) - legge 13 dicembre 2024, n. 203
Punti principali
Premessa
La Gestione credito, istituita dalla legge n. 662/1996 e successive norme attuative, prevede ora l'apertura strutturale dei termini per l'adesione (legge n. 203/2024): la facoltà è esercitabile senza vincoli temporali dal 12/01/2025 e l'adesione è irrevocabile; le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall'iscrizione.
Ambito soggettivo di applicazione
Possono aderire: a) pensionati ex dipendenti pubblici con pensione a carico delle casse della Gestione dipendenti pubblici che non abbiano già aderito; b) pensionati ex dipendenti pubblici con pensione a carico di altre Gestioni; c) sottufficiali prossimi all'ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento; d) lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni non iscritti alle specifiche casse/TFS/TFR della Gestione dipendenti pubblici.
Prestazioni pensionistiche ammesse
Sono ammesse all'adesione le pensioni dirette per vecchiaia, anzianità, anticipata e inabilità (esclusi gli assegni ai superstiti). Sono esclusi i soggetti cessati presso datori privati o iscritti alla Gestione separata per collaboratori, salvo casi di computo nella Gestione separata per pensionandi già dipendenti pubblici.
Pensioni con ricongiunzione/totalizzazione/cumulo
L'adesione è ammessa se l'ultimo datore di lavoro era una pubblica amministrazione. Per il cumulo a formazione progressiva l'obbligo contributivo e la possibilità di richiedere prestazioni decorrono dal mese in cui la pensione è completa: se la domanda è presentata entro l'ultimo giorno di servizio, decorrenza dal mese in cui tutti gli enti riconoscono il pro quota; se presentata da pensionato prima della completezza, decorrenza dal mese in cui la pensione diviene completa.
Modalità di adesione e relativi effetti
La domanda determina l'iscrizione dal primo giorno utile del mese di presentazione; la volontà si manifesta con identità digitale tramite la procedura "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali" su www.inps.it. I lavoratori che vogliono continuità devono presentare domanda entro l'ultimo giorno di servizio (anche spuntando la casella "Chiedo di aderire al fondo credito" in mancanza di implementazioni tecniche). L'adesione è irrevocabile; per le iscrizioni in continuità non è richiesto l'attesa di un anno.
Obbligo contributivo
Per i lavoratori dipendenti contributo dello 0,35% a carico del dipendente, versato dal datore di lavoro (con diritto di rivalsa). Per i pensionati trattenuta INPS dello 0,15% sull'ammontare lordo della pensione diretta collegata all'attività nelle pubbliche amministrazioni; anche le pensioni al minimo sono soggette. In caso di più pensioni l'obbligo grava sulla pensione diretta correlata; i contributi non sono rimborsabili.
Denunce contributive e codici Uniemens
Le denunce Uniemens devono seguire le istruzioni della circolare n. 105/2012 e del messaggio n. 3282/2017: indicare nell'elemento i codici "01" per "Dipendente" (lavoratori attivi) e "02" per "Pensionato" (sottufficiali in ausiliaria) e il codice identificativo "41" per "Ausiliaria Sottufficiali"; per ufficiali in ausiliaria il codice da indicare è "40". Il pagamento avviene con le stesse modalità delle altre denunce mensili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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