Circolare numero 57 del 11-03-2025
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, pur essendo in linea di principio esclusi i pensionati dalla tutela per eventi morbosi iniziati dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile riconoscere l'indennità di malattia ai pensionati che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente quando la specifica tutela è prevista e sussiste la nuova copertura assicurativa. Restano valide le regole di incumulabilità tra pensione e indennità, l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e le incompatibilità relative alla pensione di inabilità; sono altresì specificate disposizioni particolari per operai agricoli a tempo determinato e per i soggetti iscritti alla Gestione separata.
Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai titolari di trattamento pensionistico che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dipendente
Punti principali
Premessa e richiamo normativo
La circolare riprende la circolare n.95 bis/2006 secondo cui in generale i pensionati non hanno diritto all'indennità di malattia per eventi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo casi di nuova occupazione con nuova copertura assicurativa.
Riconoscimento della tutela in caso di nuova attività dipendente
È possibile riconoscere l'indennità di malattia ai pensionati che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché esista la nuova copertura assicurativa e la prestazione sia prevista dalla normativa applicabile.
Funzione dell'indennità e incumulabilità
L'indennità di malattia è sostitutiva della retribuzione: se è incompatibile con la pensione (o con redditi da lavoro), si applicano le regole di incumulabilità previste dalla legge.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e con trattamenti sostitutivi/integrativi della retribuzione; se il titolare svolge un lavoro la pensione viene revocata e lo status cambia in lavoratore.
Operai agricoli a tempo determinato (OTD)
Il diritto all'indennità per gli OTD termina con la scadenza degli elenchi anagrafici (31 dicembre dell'anno successivo). Un OTD pensionato perde la tutela in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo.
Gestione separata
I soggetti iscritti alla Gestione separata non possono ricevere prestazioni di malattia/degenza se titolari di pensione; per questi soggetti non è dovuta l'aliquota maggiorata per finanziare tali prestazioni.
Obbligo contributivo
Per i lavoratori dipendenti già pensionati non è prevista deroga all'obbligo di versamento della contribuzione per la malattia: l'onere resta a carico del datore di lavoro secondo il settore e la qualifica.
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