Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 54 del 05-03-2025

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Reddito di Libertà e si forniscono indicazioni per la presentazione delle domande nel periodo transitorio e a regime, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 2 dicembre 2024, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le finalità di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'attuazione del decreto del 2 dicembre 2024 che rende strutturale il Reddito di Libertà, definisce la ripartizione di 30 mln di euro per 2024-2026 e aggiorna la disciplina. Specifica i requisiti di accesso, la misura massima (500 euro mensili per un massimo di 12 mesi erogati in unica soluzione), le modalità di presentazione tramite modulo SR208 e i dettagli della fase transitoria (ripresentazione domande non accolte entro il 18 aprile 2025). Fornisce inoltre indicazioni operative, fiscali (esenzione IRPEF) e contabili per l'INPS e per i Comuni.

Circolare INPS: applicazione del "Reddito di Libertà" - decreto 2 dicembre 2024; criteri di ripartizione risorse, modalità operative e istruzioni contabili

Punti principali

Premessa normativa e stanziamenti

La legge di Bilancio 2024 incrementa il Fondo per il Reddito di Libertà (10 mln annui per 2024-2026, poi 6 mln annui dal 2027). Il decreto del 2 dicembre 2024 (pubblicato G.U. 4/3/2025) definisce i criteri di ripartizione regionale e le modifiche alla disciplina; risorse trasferite dal Dipartimento per le Pari opportunità all'INPS.

Requisiti di accesso

Destinatari: donne vittime di violenza seguite da centri antiviolenza riconosciuti o servizi sociali, residenti in Italia e in possesso di cittadinanza/permesso di soggiorno valido (con equiparazioni per status rifugiata/protezione sussidiaria). Occorre attestazione del centro antiviolenza e del servizio sociale (modulo SR208).

Misura del contributo

Contributo massimo pari a 500 euro mensili pro capite per un massimo di 12 mesi, erogati in un'unica soluzione per le domande presentate dal 5 marzo 2025 in poi, salvo futuri incrementi normativi.

Disciplina transitoria

Le domande presentate e non accolte per insufficienza di fondi prima dell'entrata in vigore del decreto mantengono priorità se ripresentate entro 45 giorni (termine 18 aprile 2025). Le domande non ripresentate decadono; i Comuni verificano i requisiti e ripresentano tramite procedura online.

Modalità di presentazione (2025 e successivi)

Domande tramite modulo SR208 presentate dall'interessata tramite il Comune; servizio online INPS "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali"; accesso con SPID livello 2/CIE/CNS. Le domande sono ordinate per codice univoco (data/ora) e accolte entro le risorse regionali disponibili; domande non accolte per incapienza decadono.

Controlli, esiti e pagamento

Controlli automatici su dati anagrafici e titolarità IBAN; esiti: "Accolta in pagamento", "Accolta in attesa di IBAN", "Non accolta per insufficienza di budget". Comuni devono aggiornare IBAN o segnalare problemi via PEC. Pagamento centralizzato dall'INPS e liquidazione delle 12 mensilità in unica soluzione.

Regime fiscale

Il contributo è esente da IRPEF ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, in quanto erogazione assistenziale da ente pubblico.

Istruzioni operative per risorse regionali

Le Regioni possono integrare le dotazioni mediante trasferimenti diretti all'INPS; integrazione richiesta via PEC e perfezionata con versamento sul conto di Tesoreria centrale. Le risorse regionali sono utilizzate dopo esaurimento delle risorse statali assegnate.

Monitoraggio e reportistica

L'INPS fornirà almeno trimestralmente dati statistici al Dipartimento per le pari opportunità, MEF e Regioni su domande e prestazioni erogate per monitorare la misura.

Istruzioni contabili

Confermate le modalità contabili indicate nella circolare n.166/2021 con l'uso dei conti GAT30208, GAT10208, GAT24208 (ridenominati) e, per le risorse regionali integrate, i conti GPZ00297, GPZ10297, GPZ11297, GPZ25297, GPZ35297; allegata variazione al piano dei conti (Allegato n.2).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.