Sentenza n. 1938/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile relativa al pagamento di spettanze
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile, che aveva riconosciuto spettanze pecuniarie in suo favore. Nelle more del giudizio, il Comune di Palermo ha effettuato il pagamento delle somme azionate. Con nota del 15 aprile 2026 il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la definizione del giudizio e la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione resistente aveva integralmente provveduto al pagamento delle spettanze oggetto dell’azione di ottemperanza. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, considerata l’espressa domanda della parte e tenuto conto del valore e della materia della controversia, qualificata come esecuzione mobiliare. Il Comune di Palermo è stato condannato a rifondere al ricorrente euro 552,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge, da corrispondere al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, effettuato dall’amministrazione nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
- La liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale può tenere conto del valore della controversia e della specifica materia del giudizio, anche quando il giudizio di ottemperanza riguarda l’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria.
Come è indicizzato
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