Cassazione Penale, Sentenza n. 14523/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti del ricorrente, gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato in concorso (fatto avvenuto a Castellammare di Stabia il 25/02/2025). Il ricorrente deduceva sette motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e per la mancata prova dell'attualità delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione delinquenziale non fronteggiabile con misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia all'impugnazione depositata dall'imputato l'11/03/2026, motivata dalla definizione del giudizio di primo grado e dalla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. La Corte ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso e non integra una soccombenza, pertanto il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento di somme a titolo di ammenda. La decisione richiama giurisprudenza consolidata sul punto (più pronunce citate). Sentenza emessa il 12/03/2026.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025
Conferma il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non configura soccombenza, escludendo l'imposizione delle spese processuali e di ammende
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024
Ulteriore pronuncia che ribadisce l'assenza di responsabilità pecuniaria del ricorrente quando il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
Casistica che conferma la distinzione tra rinuncia per sopravvenuta mancanza di interesse e soccombenza, con le relative conseguenze in tema di spese e ammende
Massime di principio
- Se, prima della pronuncia della Corte di cassazione, viene meno l'interesse all'impugnazione (per es. perché la misura cautelare impugnata è stata sostituita con una meno afflittiva), il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: di norma non si applicano condanne alle spese né somme a titolo di ammenda.
- La rinuncia all'impugnazione deve essere espressa e depositata nei modi e nei termini previsti; va motivata per spiegare la sopravvenuta mancanza di interesse, soprattutto se deriva da fatti sopravvenuti rilevanti (es. definizione del giudizio, modifica della misura).
- In situazioni analoghe, valutare se permane un interesse autonomo a vedere accertata l'illegittimità del provvedimento (es. effetti pregiudizievoli residui, esigenze di tutela reputazionale o di riabilitazione procedurale): se sussiste tale interesse, l'impugnazione può rimanere ammissibile nonostante la modifica della misura.
- La parte che intenda evitare automatismi deve tempestivamente comunicare la rinuncia o proseguire l'impugnazione motivando l'interesse residuo; la mancata tempestiva dichiarazione può portare a declaratoria di inammissibilità.
- Le decisioni di merito che determinano la modificazione della misura (es. sentenza di condanna o assoluzione, o sostituzione con misura meno afflittiva) possono incidere sull'interesse all'impugnazione e vanno valutate caso per caso.
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