Cassazione Penale, Sentenza n. 15469/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello del 12/03/2024 denunciando violazione di norme processuali e vizio di motivazione, specialmente per mancata indicazione del "reato più grave" e per l'assenza di motivazione sugli aumenti per continuazione; ha poi contestato l'operato della Corte nella distinzione tra fase rescindente e rescissoria. Michele Logiudice ha proposto quattro motivi: (1) errata qualificazione del fatto (d.lgs. n. 74/2000 art. 2 vs art. 8) e violazione di garanzie costituzionali/ CEDU; (2) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'associazione criminale (art. 416 c.p.) e sul ruolo a lui attribuito; (3) mancata applicazione della pena detentiva breve sostitutiva (lavoro di pubblica utilità); (4) vizio nel calcolo del profitto aggredibile in confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità e mancanza di specificità nelle censure (il gravame non deduceva l'illegalità concreta della pena né formulava richieste adeguate), sostendosi che non è possibile introdurre in sede rescissoria richieste non specificate nell'atto di impugnazione originario. Il ricorso di Michele Logiudice è stato rigettato nel merito: la condanna per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è stata ritenuta corretta in ragione dell'accertato concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; il capo associativo (art. 416 c.p.) è stato confermato sulla base degli elementi probatori; è stata respinta la richiesta di applicazione della pena sostitutiva per la gravità e la stabile partecipazione criminosa; la confisca è stata quantificata in euro 213.603,28 (riduzione motivata rispetto a istanze difensive), con applicazione del principio di imputazione del profitto al singolo concorrente. Sono state condannate le parti soccombenti al pagamento delle spese (per Logiudice ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di violazione di norma processuale: la Corte ha ritenuto infondata la censura procedurale del Procuratore generale, ritenendo che i motivi fossero generici e mancanti della specificità richiesta.
art. 580 cod. proc. pen.
Richiami relativo alla conversione dei ricorsi per cassazione in appello: la Corte sottolinea che, anche dopo conversione, l'atto di gravame deve contenere fin dall'origine censure specifiche.
art. 568 cod. proc. pen.
Riferimento al requisito dell'interesse concreto all'impugnazione: la Corte evidenzia che l'interesse non può essere meramente teorico ma deve mirare a un risultato utile concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'addebito delle spese processuali a carico del ricorrente soccombente (Logiudice) in Cassazione.
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Richiamato dall'imputato come possibile diversa qualificazione del fatto (utilizzatore). La Corte ha ritenuto infondata la ricostruzione difensiva e ha confermato la qualificazione come concorso nell'emissione di fatture inesistenti (art. 8).
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Norma applicata per la condanna: la Corte ha ritenuto provato il concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, giustificando la condanna ai sensi di tale articolo.
art. 416 cod. pen.
Reato associativo contestato: la Corte di merito ha accertato la partecipazione stabile al programma criminoso e la condivisione di mezzi, risorse e obiettivi, giustificando la conferma della condanna per associazione per delinquere.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nei principi sul concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che soggetti diversi possono concorrere nell'emissione di fatture inesistenti, rispondendo secondo le regole ordinarie del concorso.
art. 9 d.lgs. n. 74/2000
Interpretazione richiamata in giurisprudenza: l'art. 9 evita la doppia punizione tra chi emette la fattura e chi la utilizza, ma non impedisce il concorso di soggetti diversi; la Corte ha applicato questo principio nel rigetto delle eccezioni difensive.
Massime di principio
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e argomentati: censure generiche sono inammissibili sia in appello sia in cassazione.
- Non è possibile introdurre in sede rescissoria (o in fase successiva) richieste o ragioni non formulate nell'atto di impugnazione originario: l'atto iniziale fissa il thema decidendum.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e volto a un utile pratico; una pretesa meramente teorica non è sufficiente per la ammissibilità.
- Nelle fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e concorso, soggetti diversi possono essere accusati rispettivamente di emissione e di utilizzazione (art. 8 vs art. 2 d.lgs. 74/2000); il concorso è valutato secondo l'art. 110 c.p.
- La confisca, in caso di concorso, può essere disposta nei confronti del singolo limitatamente a quanto concretamente conseguito; la qualificazione come confisca diretta o per equivalente dipende dall'accertamento del nesso causale tra bene e reato.
- La pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) può essere esclusa quando la gravità dei fatti, la stabile partecipazione all'associazione e l'entità del profitto rendono inefficace la misura in termini di deterrenza e rieducazione.
- La Corte di legittimità favorisce un rigoroso controllo sulla specificità delle doglianze per preservare l'efficacia del principio devolutivo: chi impugna deve indicare chiaramente i punti della decisione che si intendono contestare e le richieste conseguenti.
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