Sentenza del 25/05/2016 n. 10796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Due Effe ha chiesto il rimborso di Euro 72.203,26 versati nel 2000 a titolo di "tassa sui marmi", sostenendo che tale tributo costituisse una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione e fosse quindi incompatibile con l'art. 23 del Trattato CE. Il Comune ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente con cinque motivi, contestando, tra l'altro, la motivazione della sentenza, l'interpretazione della L. n. 428/1990, art. 29, la questione di legittimità costituzionale e la mancata ammissione di prove sulla traslazione dell'onere tributario sugli acquirenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. I motivi sono stati dichiarati inammissibili principalmente per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso perché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2009. La Corte ha inoltre precisato che la tassa sui marmi è un tributo locale speciale, istituito a favore del Comune di Carrara, ma incompatibile con la normativa europea perché assimilabile a un dazio doganale all'esportazione. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 29, comma 2, della L. n. 428/1990 e ritenuto irrilevante la relativa questione di costituzionalità. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23 del Trattato CE
divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri
La tassa sui marmi, pur essendo un tributo locale e non un dazio doganale in senso formale, è stata ritenuta di effetto equivalente a un dazio all'esportazione e quindi incompatibile con il diritto europeo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 2 e 36
Disposizioni richiamate dal Comune in relazione alla validità e alla motivazione della sentenza tributaria; le relative censure sono state ritenute inammissibili.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Le norme sulla motivazione della sentenza non consentivano comunque di accogliere il motivo, perché il ricorso non conteneva il quesito di diritto né la necessaria sintesi del fatto controverso.
Art. 366-bis c.p.c.
formulazione del quesito di diritto e della chiara indicazione del fatto controverso per i vizi di motivazione
Per i ricorsi proposti nel periodo di applicazione della norma, la mancata formulazione del quesito di diritto o del quesito di fatto comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo
Il vizio di motivazione riguarda fatti storici controversi e decisivi, non la mancata o insufficiente motivazione su questioni di diritto o sull'interpretazione delle norme.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Se il giudice di merito ha deciso correttamente una questione di diritto, la Cassazione può correggere o integrare la motivazione senza cassare la sentenza.
L. n. 428/1990, art. 29, comma 2
La disposizione riguarda diritti doganali, imposte di consumo e diritti erariali e non si applica alla tassa sui marmi, che è un tributo locale speciale e non un diritto erariale.
Artt. 3 e 53 della Costituzione
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune è stata ritenuta irrilevante, poiché la norma invocata non era applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili ratione temporis: la mancanza del quesito di diritto o della sintesi del fatto controverso può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il vizio di motivazione può riguardare l'accertamento di fatti decisivi, ma non può essere utilizzato per contestare semplicemente l'interpretazione o l'applicazione di una norma giuridica.
- Un tributo locale può essere incompatibile con il diritto europeo anche se non è formalmente un dazio, quando produce un effetto equivalente ostacolando gli scambi o gravando sui beni in ragione del loro attraversamento dei confini.
- La qualificazione sostanziale del tributo prevale sulla sua denominazione formale: una tassa istituita localmente può essere assimilata a un dazio all'esportazione se il suo presupposto e il suo effetto economico sono equivalenti.
- Una questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante per la decisione della controversia; se la norma censurata non è applicabile al caso concreto, la questione è irrilevante.
- La prova della traslazione economica dell'imposta su terzi non può superare l'accertata incompatibilità del tributo con il diritto europeo, quando il rimborso è fondato sulla natura illegittima o incompatibile del prelievo.
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