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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18841/2021 del 02/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dell'ordinanza di esecuzione immobiliare che aveva dichiarato il ricorrente decaduto dall'aggiudicazione e disperso la cauzione ai sensi dell'art. 587 c.p.c. per mancato versamento del prezzo. Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto il decreto ex art. 574 c.p.c. e quindi di non essere venuto a conoscenza dei termini per il saldo; contestava inoltre la legittimità dell'ordinanza di vendita che fissava modalità e termine per il pagamento e sosteneva l'obbligo di comunicazione del decreto e la non obbligatorietà della presenza all'udienza di esame delle offerte (richiamando anche garanzie costituzionali art. 24 e 111 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di vendita costituisce la "lex specialis" del subprocedimento e, se in essa sono già fissati termini perentori e modalità di versamento del prezzo, la previsione dell'art. 574 c.p.c. opera solo se l'ordinanza è silente su tali aspetti. È stato ribadito che il termine per il versamento del saldo è perentorio e non prorogabile, per preservare uguaglianza, parità di trattamento e l'affidamento degli offerenti. La Corte ha anche ritenuto non rilevante l'assenza del ricorrente all'udienza pubblica: l'omessa comparizione non legittima la deroga al termine già fissato dall'ordinanza. Conseguentemente il provvedimento di decadimento è stato confermato. (Nella sentenza è indicata la mancata decisione sulle spese processuali.)

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di esecuzione con questo strumento procedurale.

  • art. 587 c.p.c.

    Prevede la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione per mancato versamento del prezzo; applicata dal giudice dell'esecuzione nel caso di mancato pagamento entro il termine fissato dall'ordinanza.

  • art. 574 c.p.c.

    Stabilisce che il giudice dispone con decreto il modo e il termine per il versamento del prezzo dalla comunicazione del decreto. La Corte interpreta questa norma come operativa solo quando l'ordinanza di vendita non abbia già fissato autonomamente termini e modalità; se l'ordinanza contiene disposizioni specifiche, essa è "lex specialis" e prevale.

  • art. 571, comma 3, c.p.c.

    Riferimento alla possibilità di formulare offerte irrevocabili; la Corte osserva che la possibilità di non comparire all'udienza non legittima però l'assente a ottenere un termine diverso rispetto ai presenti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in chiave di tutela del diritto di azione e di difesa; la Corte non ha ritenuto che le garanzie costituzionali impongano la disapplicazione dell'ordinanza che aveva fissato termini perentori.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata con riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le forme di tutela offerte dalla procedura di vendita forzata e dalla pubblicità dell'ordinanza siano compatibili con i principi costituzionali invocati dal ricorrente.

  • Ordinanza di vendita (testo richiamato nella sentenza)

    «l'offerente verserà il saldo - detratto l'acconto già versato - nel termine indicato in offerta (o, in mancanza, entro novanta giorni dall'aggiudicazione) nelle forme indicate dal professionista delegato o nelle mani di quest'ultimo»

    La Corte prende atto che l'ordinanza aveva già fissato modalità e termine per il versamento; ciò legittima l'applicazione diretta di tali disposizioni senza necessità di ulteriore decreto ex art. 574 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando l'ordinanza di vendita fissa espressamente termini e modalità per il versamento del prezzo essa costituisce la "lex specialis" del subprocedimento e prevale sulle disposizioni generali; la previsione dell'art. 574 c.p.c. si applica soltanto in assenza di una disciplina già contenuta nell'ordinanza.
  • Il termine per il versamento del saldo fissato nell'ordinanza è perentorio e, in linea generale, non è prorogabile: la perentorietà mira a preservare la parità di trattamento, la trasparenza e l'affidamento degli offerenti.
  • L'assenza dell'offerente all'udienza pubblica di esame delle offerte non impone che venga comunicato l'esito dell'aggiudicazione né legittima, di per sé, una dilazione del termine per il pagamento fissato dall'ordinanza.
  • Per ottenere la disapplicazione della disciplina contenuta in un'ordinanza di vendita occorre dimostrare un vizio specifico dell'ordinanza stessa o l'insorgenza di una situazione normativa espressamente richiamata dall'ordinanza; mere argomentazioni sul mancato ricevimento di atti non sono sufficienti se l'ordinanza era pubblicata e conoscibile.
  • Se l'ordinanza è silente su modalità/termine, allora opera il meccanismo dell'art. 574 c.p.c. (decreto che disciplina modo e termine dalla comunicazione), e in quel caso la comunicazione del decreto è rilevante per la decorrenza del termine.

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