Sentenza n. 950/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della D.G.R. 10.10.2022 n.XI/7067, avente ad oggetto l'approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale e Naturale dei Colli di Bergamo, limitatamente alla parte in cui ha incluso tra le “aree di interesse ambientale per la rete ecologica” di cui all'art. 9 commi 4, 5 e 7 delle NTA, l'area di proprietà dei ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi, per quanto di interesse, la “Tav.3 sud”, contenente la perimetrazione delle aree di interesse ambientale per la rete ecologica interna ai comuni del Parco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia 10 ottobre 2022, n. XI/7067, di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, limitatamente all'inclusione dell'area dei ricorrenti tra le aree di interesse ambientale per la rete ecologica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, sostenendo che l'inclusione della loro area, sulla quale insistono un capannone artigianale e un'abitazione, tra le aree di interesse ambientale per la rete ecologica e il conseguente assoggettamento a vincolo paesaggistico fossero illegittimi. Con il primo motivo hanno dedotto incompetenza e carenza di potere, assumendo che Regione e Parco non disponessero di una base legale per istituire tali aree mediante lo strumento pianificatorio. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per insussistenza o difetto dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che lo stato di fatto dell'area fosse incompatibile con la destinazione impressa e rendesse la scelta pianificatoria concretamente irrealizzabile. Con il terzo motivo hanno denunciato manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, errata applicazione dell'art. 9 delle NTA e sviamento, rilevando la distanza dell'immobile dai confini del Parco e la mancata inclusione di altri immobili frapposti. Con il quarto motivo hanno dedotto violazione dell'affidamento, contraddittorietà rispetto alla Carta del Consumo di Suolo prevista dalla l.r. 31/2014 e violazione della proporzionalità, lamentando la perdita dell'aspettativa edificatoria senza compensazione di un apprezzabile vantaggio pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'eccezione di inammissibilità sollevata dal Parco per asserita non immediata lesività delle norme della variante. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004 assoggetta a tutela paesaggistica i parchi, le riserve e i territori di protezione esterna, rinviando alla legislazione di settore per l'individuazione di tali territori senza imporre una specifica fonte. Anche l'art. 32 l. 394/1991 non prescrive una determinata fonte regionale per la delimitazione delle aree contigue. Nell'ordinamento lombardo, l'art. 13, comma 1, l.r. 16/2007 abilita gli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti a modificare la delimitazione delle aree del Parco, mentre l'art. 17, comma 3, l.r. 86/1983 consente al piano territoriale di modificare e integrare la delimitazione territoriale prevista dalla legge istitutiva. Il potere esercitato risultava quindi fondato sulla legge e il PTCP poteva individuare aree esterne funzionali alla protezione di quelle interne al Parco. I motivi secondo e terzo sono stati respinti perché l'edificazione esistente o il degrado dell'area non impediscono la tutela paesaggistica e ambientale, che può riguardare anche aspetti scientifico-naturalistici e l'assetto territoriale. La scelta pianificatoria non è resa illegittima dalla mancata inclusione di aree limitrofe, in assenza della prova di identità delle situazioni e di specifici travisamenti, omissioni o manifeste erroneità nell'istruttoria. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha rilevato che le scelte di pianificazione, a maggior ragione quelle del PTCP del Parco, sono espressione di amplissima discrezionalità e non richiedono una motivazione specifica per ogni singola area, essendo sufficiente l'illustrazione delle strategie e delle finalità generali, contenuta nella Relazione della variante. La precedente destinazione edificatoria non genera un'aspettativa qualificata alla sua conservazione, salvo situazioni particolari che impongano una motivazione rafforzata, non dedotte né dimostrate dai ricorrenti. La scelta è stata quindi ritenuta immune da illegittimità. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: […] f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
La disposizione rinvia alla legislazione di settore per individuare i territori di protezione esterna dei parchi e non prescrive una specifica fonte per tale individuazione.
art. 32, commi 1 e 2, l. 394/1991
Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina [...] relativi alle aree contigue alle aree protette [...]. I confini delle aree contigue [...] sono determinati dalle regioni [...] d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta
La norma disciplina le aree contigue e la loro delimitazione, senza stabilire la fonte regionale mediante la quale esse debbano essere individuate.
art. 13, comma 1, l.r. Lombardia 16/2007
[...] ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti
Gli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti possono modificare la delimitazione delle aree del Parco, comprese quelle esterne.
art. 17, comma 3, l.r. Lombardia 86/1983
Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste
Il piano territoriale può modificare e integrare la delimitazione territoriale del Parco per perseguirne le finalità di tutela.
art. 17, comma 1, lett. a), l.r. Lombardia 86/1983
È richiamato per qualificare il PTCP del Parco come strumento urbanistico di valenza ambientale, dotato di efficacia precettiva prevalente.
art. 9, commi 4, 5 e 7, delle NTA della variante
Le disposizioni sono richiamate quali disciplina delle aree di interesse ambientale per la rete ecologica; la loro applicazione all'area dei ricorrenti è stata ritenuta legittima.
l.r. Lombardia 31/2014
È stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla Carta del Consumo di Suolo, ma il giudice non ha ravvisato una contraddittorietà idonea a invalidare la variante.
Massime di principio
- La previsione legislativa che assoggetta a tutela paesaggistica i parchi e i territori di protezione esterna rinvia alla legislazione di settore per l'individuazione di tali territori e non impone una specifica fonte normativa regionale; pertanto, la delimitazione può essere effettuata mediante lo strumento di pianificazione previsto dalla disciplina regionale.
- Il piano territoriale di coordinamento di un parco può individuare, anche al di fuori del perimetro del parco, aree funzionali alla protezione delle aree interne quando tale potere sia previsto dalla legislazione regionale e sia esercitato per il perseguimento delle finalità di tutela del parco.
- L'edificazione esistente, il degrado dell'area o la compromissione parziale dei valori ambientali non impediscono l'imposizione o il mantenimento di misure di tutela paesaggistica e ambientale; la pianificazione può mirare anche alla protezione futura dell'assetto territoriale e naturalistico.
- La mancata inclusione di aree limitrofe non dimostra di per sé la disparità di trattamento o l'illegittimità della scelta pianificatoria; il ricorrente deve allegare e provare l'identità delle situazioni comparate oppure specifici travisamenti, omissioni o manifeste erroneità dell'istruttoria.
- Le scelte pianificatorie ambientali sono espressione di ampia discrezionalità e richiedono, di regola, una motivazione generale desumibile dagli atti di piano e dai relativi documenti di accompagnamento, non una motivazione specifica per ogni singola area. La precedente destinazione edificatoria non determina un'aspettativa qualificata alla sua conservazione, salvo circostanze particolari che impongano una motivazione rafforzata.
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