Ordinanza n. 1122/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 86/2026 del 29/01/2026, emessa dal Tribunale di Ancona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 86/2026 del 29 gennaio 2026 del Tribunale di Ancona
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza della sentenza n. 86/2026. Ha intimato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, notificando però il ricorso presso la sede reale dell’amministrazione mediante PEC, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché effettuata presso la sede dell’amministrazione statale anziché presso l’ufficio territorialmente competente dell’Avvocatura dello Stato, e ha escluso che il vizio sia stato sanato dalla costituzione della resistente, rimasta contumace. Ha quindi ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione nei successivi 7 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2027; nessuna statuizione sulle spese, dato il carattere interlocutorio.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
La notificazione degli atti introduttivi alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato competente; la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione è nulla e il giudice può rilevare il vizio d’ufficio.
art. 44, comma 4, c.p.a.
CONSIDERATO che, per effetto della “riscrittura” di tale norma, ai fini dell’autorizzazione al rinnovo della notificazione, al giudice non compete più alcun accertamento in ordine alla imputabilità o meno dell’errore a colpa del notificante;
Dopo la riformulazione conseguente alla sentenza costituzionale n. 148/2021, il rinnovo della notificazione nulla non richiede che il giudice verifichi se l’errore sia imputabile o meno a colpa del notificante.
Massime di principio
- Il ricorso introduttivo diretto contro un’amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente per il giudizio; la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione è nulla, salvo sanatoria per costituzione della parte intimata.
- In presenza di una notificazione nulla non sanata dalla costituzione della parte, il giudice può ordinarne il rinnovo senza accertare se l’errore del notificante sia imputabile a colpa; il mancato rinnovo e il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati possono comportare l’improcedibilità del ricorso.
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