Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1805/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione di rinuncia, pur non idonea a produrre l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., evidenziasse il venir meno dell'interesse dei ricorrenti alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro. L'Azienda Ospedaliera Papardo, benché ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non possedeva tutti i requisiti previsti dall'art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte nel termine stabilito, e non poteva quindi determinare l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del giudice ordinario.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia agli atti non produce l'estinzione del giudizio se non presenta tutti i requisiti prescritti, tra cui la notificazione alla controparte nel termine previsto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti priva dei requisiti prescritti dall'art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alla controparte nel termine previsto, non determina l'estinzione del giudizio.
  • La dichiarazione di rinuncia agli atti, anche quando non sia idonea a produrre l'estinzione del processo, può dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta un sopravvenuto disinteresse alla decisione ma la rinuncia non è processualmente perfezionata, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità anziché l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.