Cassazione Civile, Sentenza n. 32010/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera sanzionatoria della Banca d'Italia (n. 367/17) che aveva irrogato a Giovanni Fantoni sanzioni amministrative per complessivi €163.000 per carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario (in particolare su valorizzazione delle azioni, finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie - "finanziamenti baciati", riacquisto di azioni proprie, storni di interessi, conformità MiFID degli aumenti di capitale, investimenti in fondi chiusi, funzionamento di compliance e internal audit, operatività della divisione finanza, contratti derivati e controlli su controllate estere). Il ricorrente deduceva numerose censure: violazione del diritto di difesa e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie; violazione dell'art. 6 CEDU; ne bis in idem rispetto a sanzioni CONSOB; applicabilità della lex mitior (d.lgs. n.72/2015); tardività della notifica (art. 14 l. 689/1981); violazione dell'onere della prova e presunzione di innocenza; genericità delle norme contestate; nullità del procedimento BCE alla base; errori di fatto e diritto sui singoli rilievi tecnici; eccessività della sanzione; e altre doglianze processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione. Motivazioni principali: (i) la procedura sanzionatoria della Banca d'Italia non viola i principi del contraddittorio e della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie nella misura rilevante ai fini dell'art. 6 CEDU; (ii) non sussiste ne bis in idem con le sanzioni CONSOB per diversità di competenze e fattispecie; (iii) la lex mitior (d.lgs. 72/2015) non è applicabile perché si applica ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016; (iv) la notificazione della contestazione è tempestiva: il termine di 90 giorni decorre dall'apposizione del visto del capo dipartimento (accertamento perfezionato il 6/7/2016); (v) in materia di sanzioni bancarie la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981 trova applicazione e grava sull'incolpato l'onere di dimostrare di aver adempiuto agli specifici doveri; (vi) la Banca d'Italia poteva fondare il procedimento su findings BCE purché svolgesse autonoma valutazione conformemente all'art. 144-septies TUB e all'art. 18 par.5 del reg. UE 1024/2013; (vii) i rilievi tecnici relativi a valutazione delle azioni, finanziamenti correlati, storni, investimenti in fondi chiusi, controlli interni, ecc., sono stati ritenuti sufficientemente provati come segnali d'allarme che il consigliere non esecutivo avrebbe dovuto cogliere e fronteggiare; (viii) la sanzione di €163.000 è stata ritenuta proporzionata e congrua; (ix) spese processuali riconosciute alla Banca d'Italia. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e l'istanza di sospensione in attesa della Corte EDU.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1024/2013 (MVU)
Istituisce il Meccanismo di Vigilanza Unico; la BCE può inviare findings alle autorità nazionali che possono avviare procedimenti sanzionatori; l'art. 18 par.5 consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali di avviare procedimenti e impone che le sanzioni nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo del rapporto BCE come base informativa purché la Banca d'Italia compia una valutazione autonoma.
Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) - art. 144 e seguenti (art. 144-septies comma 2, art. 144-quater)
Art. 144 disciplina le sanzioni amministrative della Banca d'Italia; art.144-septies comma 2 consente alla Banca d'Italia di applicare sanzioni su richiesta della BCE per fatti riguardanti persone fisiche; le sanzioni ex art.144 non hanno natura sostanzialmente penale secondo la giurisprudenza consolidata, con conseguente esclusione dell'automatica estensione delle garanzie processuali penali e dell'applicazione della lex mitior penale salvo casi specifici.
Legge n. 689/1981 - art. 14
Prevede il termine decadenziale di 90 giorni per la notifica della contestazione; la Corte ha interpretato il termine come decorrente dall'apposizione del visto del capo dipartimento (momento dell'accertamento), non dalla mera conclusione dell'attività ispettiva.
Legge n. 689/1981 - art. 3
Prevede la presunzione di colpa in materia di illeciti amministrativi: una volta provata la fattispecie tipica, grava sull'incolpato l'onere di provare l'assenza di colpevolezza; applicata nelle sanzioni bancarie ex TUB.
Legge 30 dicembre 2004, n. 262 - art. 24 comma 1
i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
La norma prescrive garanzie procedurali nei procedimenti sanzionatori, ma la Corte ha escluso la diretta applicabilità dei precetti costituzionali 24 e 111 Cost. al procedimento amministrativo interno; il giudizio definitivo con piena tutela avviene davanti al giudice ordinario.
D.lgs. n. 72/2015
art. 2 comma 3 (richiamato nel testo: si applica ai fatti commessi dopo il 1° giugno 2016)
Riformò la disciplina delle responsabilità delle persone fisiche; la Corte ha ritenuto che la norma (lex mitior) si applica solo ai fatti successivi al 1° giugno 2016 e quindi non qui applicabile.
Codice Civile - art. 2381 comma 6 e ultima parte, art. 2392 comma 1, art. 2410
Definiscono doveri degli amministratori (agire in modo informato) e profili di responsabilità; la Corte ha confermato che i consiglieri non esecutivi hanno il dovere di monitorare e attivarsi in presenza di segnali d'allarme e rispondono della colpa nel non aver rilevato criticità percettibili con la diligenza della carica.
Circolari Banca d'Italia n. 285/2013 e n. 263/2006
Disposizioni di vigilanza e attuazione che specificano doveri organizzativi e di controllo per le banche; utilizzate per delineare gli standard di comportamento e controllo che i membri degli organi sociali devono assicurare.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 CEDU)
Richiamate nelle censure di violazione delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che le sanzioni TUB non siano di natura penalmente afflittiva tale da invocare automaticamente le garanzie penali dell'art. 6 CEDU.
TFUE - art. 267 (rinvio pregiudiziale)
La Corte ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale richiesto dal ricorrente alla Corte di giustizia UE, perché la questione non era necessaria, risultava manifestamente infondata e la giurisprudenza comunitaria e nazionale già chiariva i profili rilevanti (dottrina dell'acte clair).
Codice di Procedura Civile - art. 360 (motivi di cassazione), art. 91 c.p.c.
Art. 360 regolamenta i motivi di ricorso in cassazione; art. 91 disciplina rimborso spese per la parte pubblica in caso di patrocinio da parte di avvocato. La Corte ha confermato l'assegnazione degli onorari alla Banca d'Italia essendo patrocinata da avvocati.
Art. 144-septies TUB (richiamato)
Prevede la cooperazione con la BCE e la possibilità di azioni su richiesta della BCE; la Corte ha ritenuto che ciò legittima l'utilizzo dei findings BCE purché integrati da valutazione autonoma della Banca d'Italia.
Massime di principio
- I procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia fondati sul TUB non sono automaticamente equiparati a procedimenti penali: molte sanzioni amministrative bancarie sono considerate di natura pubblicistica e non sostanzialmente penale, con conseguente diversa portata delle garanzie penalistiche (ne discende, tra l'altro, il diverso regime di applicazione della lex mitior).
- La decorrenza del termine decadenziale per la notifica della contestazione (art. 14 l. 689/1981) nelle sanzioni di vigilanza bancaria va calcolata dal momento dell'accertamento formale (apposizione del visto del capo dipartimento), non dalla mera conclusione tecnica dell'ispezione.
- Quando la BCE produce findings nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, l'autorità nazionale (Banca d'Italia) può avviare procedure sanzionatorie basandosi su quei rilievi, purché svolga una valutazione autonoma degli elementi e applichi la normativa nazionale pertinente.
- Per i consiglieri non esecutivi di banche vigono doveri rafforzati di 'agire in modo informato': devono monitorare i segnali di allarme e attivarsi in modo concreto; una volta provati i segnali d'allarme, l'onere probatorio può spostarsi sull'amministratore perché dimostri di aver adempiuto al dovere di vigilanza.
- Il ne bis in idem tra sanzioni di diverse autorità (es. Banca d'Italia vs CONSOB) si valuta nella sostanza: occorre verificare sovrapponibilità delle fattispecie e delle competenze; diversità di norme e finalità di vigilanza può giustificare plurime sanzioni per profili differenti.
- La tecnica del rinvio motivazionale (motivazione per relationem) è ammissibile per i provvedimenti sanzionatori, se la proposta di irrogazione è stata notificata all'incolpato insieme al provvedimento e la motivazione complessiva è comprensibile e coerente.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: la Corte non riesamina i fatti oltre i confini consentiti e non è tenuta a disporre rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia UE quando la questione comunitaria è già chiarita o evidente (dottrina dell'acte clair).
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