Cassazione Civile, Ordinanza n. 10206/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi e IVA relativa all'anno d'imposta 2012, con contestazione di maggiori somme per IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA e adeguamento agli studi di settore. La contribuente ha impugnato la cartella deducendo, da un lato, la nullità per mancata sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio impositore o di un delegato e, dall'altro, l'illegittimità per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000. Rigettata l'impugnazione nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973, 32 d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta tardivamente dall'ente impositore fosse inutilizzabile e che la sentenza avesse errato nel ritenere irrilevante la mancata sottoscrizione del ruolo; (2) omesso esame circa la dedotta illegittimità della cartella per mancanza di motivazione e violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto non sulla documentazione tardiva prodotta dall'ente impositore, ma sulla ritenuta irrilevanza della mancata sottoscrizione del ruolo in assenza di una espressa previsione normativa, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo competente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della "doppia conforme", poiché le decisioni di primo e secondo grado risultavano sovrapponibili quanto alle ragioni di fatto e la ricorrente non aveva dimostrato il contrario; in ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata perché, trattandosi di cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la motivazione poteva essere assolto anche mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una reale violazione di legge in confronto con la decisione impugnata; se non si confronta con la ratio decidendi si traduce in un non motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è soggetto ai limiti di ammissibilità propri del ricorso per cassazione e, nel caso di doppia conforme, non può essere utilmente dedotto salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della mancata sottoscrizione del ruolo; la Corte non accoglie la censura perché la sentenza di merito ha fatto applicazione della presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente.
art. 32 d.lgs. 546/1992
I documenti prodotti oltre il termine possono essere inutilizzabili secondo la prospettazione della ricorrente, ma la Corte rileva che il motivo non coglie la reale ratio della decisione di merito.
art. 115, comma 1 c.p.c.
È invocato per contestare la valutazione della documentazione prodotta dall'ufficio, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata.
art. 7 L. 212/2000
L'obbligo di motivazione della cartella è modulato in relazione al contenuto dell'atto e, nel caso di cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, può essere assolto mediante il richiamo alle dichiarazioni stesse.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama il potere di decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione omessa in appello sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
È richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in presenza dei presupposti, la decisione nel merito da parte della Cassazione.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Per le cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata sulla base delle dichiarazioni del contribuente, la motivazione può limitarsi al richiamo di tali dichiarazioni.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Per la liquidazione automatizzata IVA, la cartella può essere motivata con il semplice richiamo ai dati e alle dichiarazioni già note al contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega perché la decisione sarebbe erronea in relazione alle sue effettive ragioni.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato fondato sulle dichiarazioni del contribuente può essere motivata mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni, senza necessità di esporre ulteriori presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
- La mancata sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta automaticamente invalidità dell'atto quando, in difetto di una specifica previsione di nullità, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo competente.
- Quando la questione omessa in appello è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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