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Sentenza

Sentenza n. 11420/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione - del decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 24 marzo 2026, a mezzo del quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di n. 653 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. dell'11 luglio 2025”

Giustizia amministrativa202605577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità attitudinale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 24 marzo 2026, con cui era stato escluso dal concorso per 653 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria, dopo il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione negli accertamenti attitudinali e comunicato il 20 marzo 2026. Ha dedotto la violazione degli artt. 124, 125 e 126 del d.lgs. n. 443/1992 e dell’art. 13, comma 5, del bando; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza dei presupposti, erronea valutazione e travisamento; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; difetto e insufficienza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché illegittimità derivata. In particolare, ha lamentato una macroscopica contraddittorietà tra il giudizio negativo e gli elementi del fascicolo, soprattutto il test MMPI-2, sostenendo che la Commissione si fosse basata su impressioni soggettive del primo colloquio senza valorizzare adeguatamente gli strumenti psicodiagnostici oggettivi previsti dalla procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il giudice ha qualificato le valutazioni psico-attitudinali dell’amministrazione come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per la loro credibilità logica, sotto i profili dell’istruttoria e della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione. Ha inoltre affermato che le prove attitudinali sono irripetibili e autonome, sicché risultati positivi ottenuti in altre occasioni, anche temporalmente vicine, non consentono di invalidare il giudizio riferito alla specifica prova. Nel caso concreto, dagli atti risultava che il test MMPI-2 conteneva risposte e omissioni ritenute compatibili con il giudizio secondo cui il candidato non aveva dimostrato un sufficiente livello di adattabilità ai compiti e al contesto lavorativo. Il giudizio era stato espresso all’unanimità da una Commissione numerosa e riguardava un’attività caratterizzata da rilevanti pressioni emotive e dal possibile impiego di armi da fuoco. Il TAR ha quindi ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria, motivazione, travisamento e illogicità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 124, 125 e 126 d.lgs. n. 443/1992

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni che disciplinerebbero gli accertamenti e i requisiti attitudinali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 5, del bando di concorso

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità della valutazione attitudinale; il giudice non ha ravvisato violazioni della lex specialis.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto logicamente credibile e sufficiente il giudizio della Commissione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Le valutazioni espresse da una commissione pubblica nell’ambito di prove psico-attitudinali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo della credibilità logica, con riguardo alla coerenza dell’istruttoria e della motivazione, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale deve essere riferito alla specifica prova concorsuale, che ha natura autonoma e irripetibile; pertanto, precedenti valutazioni positive, anche ravvicinate nel tempo, non escludono la legittimità di un diverso giudizio relativo a una successiva prova, salvo che quest’ultimo risulti logicamente inattendibile.
  • In un concorso per l’accesso a funzioni caratterizzate da elevate pressioni emotive e dal possibile impiego di armi, gli elementi emersi dai test psicodiagnostici e dal colloquio possono fondare il giudizio di inidoneità quando risultino coerenti con la valutazione collegiale della commissione e non siano affetti da manifesta illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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