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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22315/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., dedotto tramite difensore, lamentando che la Corte di Cassazione avrebbe travisato le motivazioni del ricorso: non mirava a rimettere in discussione le valutazioni dei giudici di merito ma a 'evidenziare palesi vizi di legittimità e procedurale', l'errato o mancato utilizzo di elementi probatori cruciali, carenza di congruità logica delle motivazioni e conseguente fallacia delle conclusioni. In particolare ha richiamato l'assenza di lesioni della vittima, l'assenza nelle carte delle foto scattate al momento del sinistro e il fatto che l'imputato non risultasse destinatario di sanzioni amministrative per transito in zona a traffico limitato; il reato contestato in primo grado è quello di cui all'art. 186, comma 6, cod. strad.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dal rimedio di cui all'art. 625-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 16103/2002) precisando che l'errore di fatto sanzionabile con art. 625-bis è un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni della Corte di cassazione e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per dedurre errori di diritto o valutativi. Nel caso concreto le censure erano eminentemente di merito e probatorie (richiesta di rivalutazione delle prove e della credibilità dei testimoni), quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario teso a correggere l'errore di fatto consistente in un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non consente la riconsiderazione del merito o la censura di valutazioni tipicamente proprie dei giudici di merito né errori di diritto

  • art. 186, comma 6, cod. strad.

    art. 186, comma 6, codice della strada

    Norma sostanziale cui si riferisce la condanna confermata in appello: il reato contestato al ricorrente (la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità penale ai sensi di questa disposizione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile e disciplina l'applicazione di sanzioni pecuniarie quando non è ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)

    Chiarisce i limiti dell'errore di fatto: è errore percettivo se dovuto a svista/equivoco nella lettura degli atti; non include errori di diritto né valutazioni di merito; l'errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale ma la causa deve essere identificabile nella percezione errata degli atti

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è utilizzabile solo per correggere un errore percettivo della Corte di cassazione nella lettura degli atti (svista o equivoco) e non per ottenere una rinnovata valutazione del merito.
  • Le censure che puntano a rimettere in discussione l'attendibilità delle prove, la valutazione dei testimoni o la congruità logica delle motivazioni dei giudici di merito sono, di regola, materie di impugnazioni ordinarie e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis.
  • Gli errori di diritto, di interpretazione normativa o le doglianze che implichino decisioni valutative non sono rimediabili con il rimedio straordinario per errore di fatto.
  • Se si intende invocare l'art. 625-bis occorre indicare con precisione la svista o l'equivoco nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione e dimostrare come tale errore abbia influenzato la decisione.
  • Ricorsi manifestamente orientati a una rivalutazione probatoria o fattuale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non è dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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