Cassazione Penale, Sentenza n. 22315/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., dedotto tramite difensore, lamentando che la Corte di Cassazione avrebbe travisato le motivazioni del ricorso: non mirava a rimettere in discussione le valutazioni dei giudici di merito ma a 'evidenziare palesi vizi di legittimità e procedurale', l'errato o mancato utilizzo di elementi probatori cruciali, carenza di congruità logica delle motivazioni e conseguente fallacia delle conclusioni. In particolare ha richiamato l'assenza di lesioni della vittima, l'assenza nelle carte delle foto scattate al momento del sinistro e il fatto che l'imputato non risultasse destinatario di sanzioni amministrative per transito in zona a traffico limitato; il reato contestato in primo grado è quello di cui all'art. 186, comma 6, cod. strad.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dal rimedio di cui all'art. 625-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 16103/2002) precisando che l'errore di fatto sanzionabile con art. 625-bis è un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni della Corte di cassazione e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per dedurre errori di diritto o valutativi. Nel caso concreto le censure erano eminentemente di merito e probatorie (richiesta di rivalutazione delle prove e della credibilità dei testimoni), quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario teso a correggere l'errore di fatto consistente in un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non consente la riconsiderazione del merito o la censura di valutazioni tipicamente proprie dei giudici di merito né errori di diritto
art. 186, comma 6, cod. strad.
art. 186, comma 6, codice della strada
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna confermata in appello: il reato contestato al ricorrente (la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità penale ai sensi di questa disposizione)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile e disciplina l'applicazione di sanzioni pecuniarie quando non è ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Chiarisce i limiti dell'errore di fatto: è errore percettivo se dovuto a svista/equivoco nella lettura degli atti; non include errori di diritto né valutazioni di merito; l'errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale ma la causa deve essere identificabile nella percezione errata degli atti
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis è utilizzabile solo per correggere un errore percettivo della Corte di cassazione nella lettura degli atti (svista o equivoco) e non per ottenere una rinnovata valutazione del merito.
- Le censure che puntano a rimettere in discussione l'attendibilità delle prove, la valutazione dei testimoni o la congruità logica delle motivazioni dei giudici di merito sono, di regola, materie di impugnazioni ordinarie e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis.
- Gli errori di diritto, di interpretazione normativa o le doglianze che implichino decisioni valutative non sono rimediabili con il rimedio straordinario per errore di fatto.
- Se si intende invocare l'art. 625-bis occorre indicare con precisione la svista o l'equivoco nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione e dimostrare come tale errore abbia influenzato la decisione.
- Ricorsi manifestamente orientati a una rivalutazione probatoria o fattuale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non è dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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