Cassazione Civile, Ordinanza n. 04209/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura concorsuale di una società in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., due rimesse di 500.000 euro ciascuna effettuate su un conto corrente nel periodo sospetto, sostenendo che la banca, al momento dei pagamenti, conoscesse lo stato d'insolvenza della debitrice. In appello la società aveva insistito sul fatto che il giudice di merito avesse adottato una nozione troppo ristretta e statica di insolvenza, trascurando il profilo prospettico della capacità dell'impresa di continuare a operare regolarmente sul mercato, e che gli indici indiziari valorizzati dalla Corte territoriale fossero sufficienti a dimostrare la scientia decoctionis della banca, anche tenendo conto della qualità di operatore professionale qualificato. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 5 e 67, comma 2, l. fall., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la prova della conoscenza dell'insolvenza nonostante la crisi economico-finanziaria della società, la dipendenza da sovvenzioni pubbliche, il loro ridimensionamento normativo e le notizie di stampa sulla difficoltà del programma di privatizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che, in tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l. fall., la procedura deve provare la scientia decoctionis dell'accipiens alla data delle singole rimesse e che tale conoscenza, pur potendo essere dimostrata per presunzioni, deve riguardare una vera e propria insolvenza, intesa come impossibilità non meramente transitoria dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato e di adempiere regolarmente con mezzi normali. Ha poi ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato il rinnovo delle convenzioni e delle sovvenzioni pubbliche, la mancata emersione di un dissesto conclamato e la non decisività degli altri indizi addotti. Le censure finali del ricorso, volte a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
per la revocatoria dei pagamenti la procedura deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens alla data delle singole rimesse; la conoscenza può essere provata per presunzioni, ma deve riguardare una decozione reale e non una semplice difficoltà economica
art. 70, comma 3, l. fall.
richiamato solo per il limite del massimo scoperto entro cui erano collocate le rimesse revocande
art. 5 l. fall.
utilizzato per definire l'insolvenza quale incapacità dell'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma di legittimazione del motivo per violazione di legge
art. 2727 c.c.
richiamato come base normativa delle presunzioni semplici utili a dimostrare la scientia decoctionis
art. 2729 c.c.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e il giudice deve valutarle complessivamente
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
la motivazione deve dare conto delle ragioni dell'apprezzamento dei fatti rilevanti, non essendo sindacabile in cassazione la sufficienza della motivazione ma solo la sua apparenza, perplessità o contraddittorietà
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti, la procedura concorsuale deve provare la effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo accipiens alla data di ciascun pagamento contestato.
- La scientia decoctionis non coincide con la mera consapevolezza di una situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale, ma richiede la percezione di segni esteriori di un dissesto tale da impedire all'impresa di continuare a operare proficuamente con mezzi normali.
- La prova della conoscenza dell'insolvenza può essere fornita per presunzioni, ma il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti, valutarli complessivamente e verificare che siano gravi, precisi e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, essendo sindacabile solo la coerenza logico-formale della motivazione e non la sua mera sufficienza.
- La presenza di sovvenzioni pubbliche rinnovate o di elementi che possano fondare un ragionevole affidamento sulla continuità dell'impresa può escludere la prova della conoscenza dell'insolvenza, se al momento delle rimesse non emergono indici univoci di irreversibile decozione.
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