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Legge

L.R. Emilia-Romagna 19/2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO)) E ALL’ALLEGATO N. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2016, N. 6

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 19/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2015 sulla promozione delle relazioni con gli emiliano-romagnoli nel mondo, ampliando finalità, soggetti coinvolti, funzioni della Consulta e interventi per cittadinanza, cultura, formazione e solidarietà. Le nuove regole sulla composizione della Consulta si applicano dalla legislatura successiva, salvo alcune modifiche immediate. Aggiornate anche le spese di missione della Consulta.

Modifiche alla disciplina regionale sugli emiliano-romagnoli nel mondo

Modifiche alla disciplina sugli emiliano-romagnoli nel mondo

La legge interviene sulla legge regionale Emilia-Romagna 27 maggio 2015, n. 5 e, in parte, sulla disciplina delle spese di missione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Il provvedimento aggiorna finalità, composizione e funzioni della Consulta, rafforza gli interventi a favore delle comunità emiliano-romagnole all’estero e introduce una nuova giornata commemorativa regionale.

Finalità e ambito dell’intervento regionale

La Regione Emilia-Romagna conferma la propria azione di promozione delle relazioni con gli emiliano-romagnoli nel mondo, includendo espressamente:

  • il sostegno al pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli nel mondo e dei loro discendenti;
  • interventi, nei limiti delle competenze regionali, per agevolare le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana per gli emiliano-romagnoli nati all’estero.

Resta centrale la valorizzazione delle comunità emiliano-romagnole all’estero attraverso attività economiche, culturali, formative e sociali, anche con strumenti informatici e telematici.

Soggetti coinvolti e requisiti di partecipazione

Viene ampliata e precisata la platea dei soggetti con cui la Regione può operare. Tra questi rientrano, oltre agli enti locali, anche:

  • associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato con sede permanente in Emilia-Romagna, attive da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione e iscritte al RUNTS;
  • organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, università e istituti scolastici con sede in Emilia-Romagna, purché collaborino con i soggetti territoriali previsti dalla legge per iniziative di valorizzazione delle comunità emiliano-romagnole all’estero.

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo: composizione e nomina

La Consulta è ridisegnata come organo di 36 membri, nominati dall’Assemblea legislativa entro cinque mesi dal suo insediamento e fino alla fine della legislatura, nel rispetto della rappresentanza di genere. La composizione comprende presidente, vicepresidenti, rappresentanti delle autonomie locali, del terzo settore, delle associazioni degli emiliano-romagnoli all’estero, dei giovani e del mondo universitario.

Sono inoltre disciplinati:

  • i termini per le designazioni dei componenti, che devono avvenire entro 30 giorni dalla richiesta;
  • la pubblicazione della composizione sul BURERT;
  • il limite di due nomine consecutive, con eccezione per i rappresentanti residenti stabilmente all’estero;
  • l’esclusione di alcune regole regionali sulle nomine amministrative.

Funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo

La legge aggiorna le regole di funzionamento interno della Consulta:

  • il piano annuale delle attività è approvato su proposta del Comitato esecutivo;
  • la Consulta presenta ogni anno alla Commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
  • il Comitato esecutivo predispone e propone il piano annuale e partecipa all’elaborazione del piano triennale, esprimendo parere sulle misure previste;
  • i lavori possono svolgersi anche con modalità ulteriori rispetto a quelle tradizionali, secondo il testo modificato.

Attività e iniziative promosse

Viene sostituita la disciplina delle attività di valorizzazione, con un elenco ampio di iniziative regionali, tra cui formazione, scambi culturali, sostegno economico-professionale, promozione linguistica e culturale, ricerca, borse di studio, premi di laurea e solidarietà verso gli emiliano-romagnoli in stato di indigenza. La Regione può inoltre favorire la collaborazione con soggetti analoghi delle aree di residenza all’estero e valorizzare le esperienze artistiche, scientifiche, socioeconomiche, culturali e politiche degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo e benemerenze

La Regione istituisce il 2 luglio come “Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo”, per ricordare l’emigrazione regionale e rafforzare l’identità e i rapporti con la terra d’origine. Il Presidente dell’Assemblea legislativa conferisce annualmente diplomi di benemerenza a emiliano-romagnoli all’estero o ad altri soggetti distintisi nel campo dell’emigrazione.

Clausola valutativa e monitoraggio

È previsto un rafforzamento del controllo sull’attuazione della legge: con cadenza triennale il presidente della Consulta trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sull’associazionismo di sostegno, sul funzionamento della Consulta, sulle iniziative promosse e sulle eventuali criticità emerse.

Spese di missione della Consulta

Vengono aggiornate le regole sulle spese di missione dei consultori, distinguendo tra missioni in Paesi europei ed extraeuropei e rinviando, per vitto e alloggio, alla disciplina vigente per i consiglieri regionali inviati in missione, sia in Italia sia all’estero.

Decorrenza e regime transitorio

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT. Le modifiche sulla Consulta si applicano dalla legislatura successiva a quella di approvazione, salvo le modifiche al comma 2 dell’articolo 4, che sono efficaci subito secondo la regola generale di entrata in vigore.

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