L.R. Emilia-Romagna 20/2022
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per i comuni dell’Emilia-Romagna un Fondo di erogazione per prevenire il dissesto e sostenere il riequilibrio finanziario, con contributi subordinati a un Accordo di programma e a criteri definiti dalla Giunta. Prevede assistenza tecnica, misure straordinarie per nuovi comuni e risorse stanziate per il 2022-2024.
Fondo regionale a sostegno dei comuni dell’Emilia-Romagna in squilibrio finanziario
Fondo regionale per i comuni in squilibrio finanziario
La legge dell’Emilia-Romagna istituisce un intervento regionale a sostegno dei comuni che versano in situazione di squilibrio finanziario, con l’obiettivo di prevenire il dissesto e favorire il ripristino degli equilibri economico-finanziari. Il provvedimento disciplina anche forme di assistenza tecnica, misure straordinarie per i nuovi comuni entrati nel territorio regionale e i relativi profili finanziari e di controllo.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina è rivolta esclusivamente ai comuni della Regione Emilia-Romagna. La finalità dichiarata è duplice:
- rafforzare la stabilità del sistema istituzionale degli enti locali;
- promuovere la stabilità finanziaria dei comuni, prevenendo situazioni di dissesto e favorendo il superamento degli squilibri.
Istituzione del Fondo e destinatari
È istituito il “Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario”, destinato ai comuni emiliano-romagnoli che si trovano in condizioni di squilibrio finanziario, con funzione preventiva rispetto al dissesto e di sostegno al riequilibrio.
Possono accedere ai contributi straordinari:
- i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000;
- i comuni obbligati ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 148-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- i comuni che si trovano in situazioni di squilibrio individuate sulla base di indicatori finanziari definiti dalla Giunta regionale.
Criteri di accesso, riparto e presentazione delle domande
La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce:
- i criteri di accesso al Fondo;
- gli indicatori finanziari;
- le modalità di ripartizione, destinazione e liquidazione dei contributi.
Tali criteri sono ponderati anche sulla base di indicatori di fragilità socioeconomica, territoriale e di disagio strutturale, oltre che della dimensione demografica dei comuni. La Giunta può adeguare criteri e modalità in occasione dell’avviso pubblico annuale.
I comuni interessati partecipano mediante manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblico.
Accordo di programma come شرط di concessione
La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un “Accordo di Programma” con la Regione. L’accordo:
- ha durata massima triennale;
- individua azioni e cronoprogramma per ripristinare gli equilibri economico-finanziari e garantire i servizi essenziali;
- vincola la destinazione del contributo alle attività in esso previste.
Il comune che abbia già sottoscritto un accordo non può presentare una nuova manifestazione di interesse per tutta la durata dell’accordo stesso. Al termine di ciascuna o più azioni previste, il comune deve trasmettere una relazione sull’avvenuta realizzazione.
Esclusioni e cause di revoca
Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono nelle situazioni previste dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000, con la sola eccezione indicata dalla legge regionale, nonché quelli nei casi di cui all’art. 227, comma 2-bis, e all’art. 143 del medesimo decreto.
Sono inoltre esclusi:
- i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario;
- i comuni ai cui consiglieri sia stata notificata la lettera del Prefetto prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011;
- i comuni che, pur rientrando tra i possibili beneficiari, non abbiano approvato il piano di riequilibrio previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. 267/2000 al momento del perfezionamento dell’accordo.
La Giunta valuta anche eventuali rilievi o segnalazioni dell’organo di revisione contabile e della Corte dei conti degli ultimi tre esercizi, se relativi a rilevanti responsabilità amministrative e contabili degli amministratori.
Il contributo può essere revocato se il comune non adempie a una o più azioni previste nell’accordo, oppure se sopravviene una delle cause di esclusione sopra richiamate.
Commissione tecnica di valutazione e verifica
La Giunta istituisce una Commissione tecnica con compiti di:
- valutare le manifestazioni di interesse;
- verificare la realizzazione dell’Accordo di Programma.
La commissione è definita quanto a composizione e funzionamento dalla Giunta; la partecipazione non comporta oneri per la Regione e non dà diritto a compensi o rimborsi. Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del comune, la Commissione notifica le proprie osservazioni.
Assistenza, supporto amministrativo e strumenti informativi
La Regione promuove un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale e predispone una piattaforma informatica capace di rappresentare i principali valori contabili degli enti locali, al fine di costruire indicatori e alert per prevenire gravi squilibri finanziari.
La Regione supporta inoltre i comuni con analisi finanziarie, anche in relazione ai fondi statali, e le strutture regionali competenti svolgono attività di assistenza amministrativa, in particolare:
- interventi formativi sulla gestione del bilancio;
- supporto nelle situazioni di criticità giuridica, organizzativa e finanziaria.
Misure straordinarie per i nuovi comuni entrati in regione
Per favorire la transizione nell’ordinamento regionale, la Giunta può definire modalità per erogare misure straordinarie ai comuni entrati in Emilia-Romagna da non oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge, in attuazione della legge nazionale di distacco.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono coperti, nei limiti massimi di:
- 50.000 euro per l’esercizio 2022;
- 300.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.
La copertura avviene mediante il fondo speciale del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi al 2024, gli oneri sono coperti con le autorizzazioni di spesa disposte annualmente dalla legge di bilancio.
Monitoraggio e valutazione
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione del Fondo e delle misure straordinarie e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione con dati su:
- stanziamenti e finanziamenti concessi, distinti per comune;
- numero di manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;
- stato di attuazione degli accordi e risultati ottenuti;
- criticità emerse.
Per le misure straordinarie la relazione deve indicare anche modalità di erogazione, somme stanziate, numero dei destinatari e importi concessi, oltre alle criticità. I comuni beneficiari devono fornire, su richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
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