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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16631/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione per diffamazione a seguito di affermazioni pubblicate in un video/social network dal Lestingi, nelle quali si sosteneva che la BCC di Conversano, a differenza di altre BCC, non aveva erogato contributi durante la pandemia da Covid-19 e aveva invece destinato risorse al pagamento di "corposi" compensi ai dirigenti. I ricorrenti deducevano violazione di norme processuali e di diritto penale (art. 606 c.1 lett. b), c), e) c.p.p.; artt. 51 e 595 c.p.; art. 546 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto operative le scriminanti del diritto di critica/cronaca nonostante le affermazioni fossero false o basate su fonti anonime e non avesse adeguatamente motivato la valutazione comparativa con altre BCC e la documentazione prodotta dalle parti civili.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha ritenuto che le frasi contestate erano idonee a ledere gravemente la reputazione della Banca in quanto attaccavano il suo scopo mutualistico e il legame con il territorio. Ha affermato che il diritto di critica/cronaca scrimina il fatto solo se la notizia è vera e verificabile; inoltre, la provenienza da fonte anonima esclude di per sé l'operatività della scriminante. La Corte ha censurato la Corte d'appello per avere fondato la sua decisione su informazioni datate e non aver adeguatamente valutato la documentazione che dimostrava la veridicità o meno del nucleo essenziale del fatto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e si è disposta la rinnovazione del giudizio davanti al giudice civile competente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 606 c.1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Richiamato come base delle censure di cassazione contro la sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa a errata applicazione e motivazione.

  • art. 51 c.p.

    La Cassazione ricorda che l'esimente del diritto di critica/cronaca opera solo se la notizia è vera e verificabile; quando la critica si fonda su fatti, questi devono corrispondere alla verità e essere dimostrabili.

  • art. 595 c.p.

    Norma sostanziale sulla diffamazione: la Corte valuta la capacità offensiva delle espressioni e la sussistenza del fatto diffamatorio in relazione alla reputazione della persona o ente offeso.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle doglianze procedurali; la tutela dei profili processuali e di motivazione è stata ritenuta carente nella decisione di merito.

  • artt. 2511 e 2515 c.c.

    Citate a spiegazione della natura mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo: la Corte sottolinea che le BCC hanno scopi mutualistici che rendono più rilevanti le critiche sull'operato in favore del territorio.

  • art. 33 e art. 34 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U.B.)

    Richiamati per evidenziare il profilo normativo che distingue le BCC dalle banche tradizionali (forma societaria e legame territoriale), utile per valutare la offensività delle accuse rivolte alla BCC.

Massime di principio

  • Il diritto di critica/cronaca scrimina la diffamazione solo quando la notizia è vera, verificabile e di interesse pubblico; la mera opinione non basta se poggia su fatti non corrispondenti al vero.
  • Le affermazioni fondate su fonti anonime o non controllabili non soddisfano l'onere di prova della verità e di norma escludono l'operatività della scriminante.
  • Quando l'attacco riguarda il nucleo essenziale della funzione o finalità di un ente (es. una BCC e il suo scopo mutualistico), la soglia di offensività è alta: il soggetto che critica deve fornire verifiche robuste.
  • Il giudice di legittimità può e deve valutare ex novo la offensività e la materialità delle espressioni quando la questione incide sulla sussistenza del reato diffamatorio.
  • In pratica, chi diffonde accuse pubbliche deve preliminarmente verificare le fonti, documentare le asserzioni fattuali o formulare chiaramente la dichiarazione come opinione critica priva di pretesa fattuale.
  • Le decisioni di merito non possono fondarsi su dati obsoleti o parziali: il giudice deve considerare la documentazione aggiornata e il nucleo unitario del fatto contestato.

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