Cassazione Penale, Sentenza n. 16631/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione per diffamazione a seguito di affermazioni pubblicate in un video/social network dal Lestingi, nelle quali si sosteneva che la BCC di Conversano, a differenza di altre BCC, non aveva erogato contributi durante la pandemia da Covid-19 e aveva invece destinato risorse al pagamento di "corposi" compensi ai dirigenti. I ricorrenti deducevano violazione di norme processuali e di diritto penale (art. 606 c.1 lett. b), c), e) c.p.p.; artt. 51 e 595 c.p.; art. 546 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto operative le scriminanti del diritto di critica/cronaca nonostante le affermazioni fossero false o basate su fonti anonime e non avesse adeguatamente motivato la valutazione comparativa con altre BCC e la documentazione prodotta dalle parti civili.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha ritenuto che le frasi contestate erano idonee a ledere gravemente la reputazione della Banca in quanto attaccavano il suo scopo mutualistico e il legame con il territorio. Ha affermato che il diritto di critica/cronaca scrimina il fatto solo se la notizia è vera e verificabile; inoltre, la provenienza da fonte anonima esclude di per sé l'operatività della scriminante. La Corte ha censurato la Corte d'appello per avere fondato la sua decisione su informazioni datate e non aver adeguatamente valutato la documentazione che dimostrava la veridicità o meno del nucleo essenziale del fatto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e si è disposta la rinnovazione del giudizio davanti al giudice civile competente in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. b), c), e) c.p.p.
Richiamato come base delle censure di cassazione contro la sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa a errata applicazione e motivazione.
art. 51 c.p.
La Cassazione ricorda che l'esimente del diritto di critica/cronaca opera solo se la notizia è vera e verificabile; quando la critica si fonda su fatti, questi devono corrispondere alla verità e essere dimostrabili.
art. 595 c.p.
Norma sostanziale sulla diffamazione: la Corte valuta la capacità offensiva delle espressioni e la sussistenza del fatto diffamatorio in relazione alla reputazione della persona o ente offeso.
art. 546 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle doglianze procedurali; la tutela dei profili processuali e di motivazione è stata ritenuta carente nella decisione di merito.
artt. 2511 e 2515 c.c.
Citate a spiegazione della natura mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo: la Corte sottolinea che le BCC hanno scopi mutualistici che rendono più rilevanti le critiche sull'operato in favore del territorio.
art. 33 e art. 34 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U.B.)
Richiamati per evidenziare il profilo normativo che distingue le BCC dalle banche tradizionali (forma societaria e legame territoriale), utile per valutare la offensività delle accuse rivolte alla BCC.
Massime di principio
- Il diritto di critica/cronaca scrimina la diffamazione solo quando la notizia è vera, verificabile e di interesse pubblico; la mera opinione non basta se poggia su fatti non corrispondenti al vero.
- Le affermazioni fondate su fonti anonime o non controllabili non soddisfano l'onere di prova della verità e di norma escludono l'operatività della scriminante.
- Quando l'attacco riguarda il nucleo essenziale della funzione o finalità di un ente (es. una BCC e il suo scopo mutualistico), la soglia di offensività è alta: il soggetto che critica deve fornire verifiche robuste.
- Il giudice di legittimità può e deve valutare ex novo la offensività e la materialità delle espressioni quando la questione incide sulla sussistenza del reato diffamatorio.
- In pratica, chi diffonde accuse pubbliche deve preliminarmente verificare le fonti, documentare le asserzioni fattuali o formulare chiaramente la dichiarazione come opinione critica priva di pretesa fattuale.
- Le decisioni di merito non possono fondarsi su dati obsoleti o parziali: il giudice deve considerare la documentazione aggiornata e il nucleo unitario del fatto contestato.
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