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Sentenza

Sentenza n. 15490/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202112953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due distinti decreti del Ministero dell’Interno, del 21 settembre 2021 e del 7 settembre 2021, di diniego delle rispettive domande di cittadinanza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorrenti hanno impugnato con un unico ricorso i decreti che respingevano le rispettive istanze di cittadinanza. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso plurisoggettivo. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., i dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che i dinieghi erano fondati anche su motivi ostativi differenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti erano destinatari di due distinti provvedimenti, fondati su motivi ostativi non coincidenti, e quindi titolari di situazioni giuridiche differenti da azionare individualmente. Il vincolo familiare non basta a giustificare il cumulo: nel processo amministrativo occorrono identità delle posizioni sostanziali e processuali, delle domande, del contenuto degli atti e dei motivi di censura, oppure una connessione oggettiva tra gli atti idonea a giustificare un unico giudizio. Spese compensate per la specificità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha dato preavviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dell’esistenza di seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto da più ricorrenti, per ottenere la declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti di diniego della cittadinanza.

    La disposizione è stata applicata per sottoporre alle parti la questione di inammissibilità del ricorso collettivo prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la proposizione di un ricorso collettivo o cumulativo è ammessa quando sussiste identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti: le domande devono avere identico oggetto, gli atti impugnati lo stesso contenuto e le censure gli stessi motivi, senza conflitto d’interessi, neppure potenziale.
  • La mera connessione soggettiva tra ricorrenti, compreso il vincolo familiare, non consente di impugnare con un unico ricorso provvedimenti distinti. Il cumulo può essere giustificato da una connessione oggettiva tra gli atti, quando essi sono collegati nell’ambito di un unico sviluppo dell’esercizio del potere e incidono su un interesse unitario; in mancanza, le situazioni differenti devono essere azionate separatamente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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