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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23904/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP, censurando: (i) la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa i gravi indizi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1), ritenendo inattendibili o generiche le dichiarazioni del collaboratore Antonio Pipolo e di altri; (ii) l'insussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 15), lamentando l'assenza di riscontri specifici che colleghino gli elementi sequestrati alla sua persona; (iii) la carenza delle esigenze cautelari e l'inesistenza dell'attualità del pericolo, contestando l'adeguatezza della misura carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare la correttezza formale della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità, senza poter rivedere i fatti e la valutazione della prova. Ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valutato e connesso tra loro le dichiarazioni del collaboratore (in particolare di Pipolo), le intercettazioni, le immagini di videosorveglianza e il riscontro derivante dalla perquisizione (contabilità con il nome "Ivan" e sequestro di sostanze e armi) come elementi convergenti a fondare i gravi indizi sia per il reato di associazione mafiosa sia per l'associazione finalizzata al narcotraffico. Ha inoltre richiamato la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione relativa sulle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare per i reati di mafia salvo i limiti di cui ai commi 4 e 4-bis), osservando l'assenza di elementi che dimostrassero la recisione dei rapporti del ricorrente con l'organizzazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    contestazione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1)

    la Corte riconosce la possibilità di fondare gravi indizi anche su dichiarazioni di collaboratori e su elementi investigativi che attestino l'inserimento del soggetto nell'organizzazione; rilevata l'applicabilità della doppia presunzione cautelare connessa ai reati di associazione mafiosa

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    associazione finalizzata al narcotraffico (capo 15)

    la partecipazione all'associazione di narcotraffico può essere dimostrata da dichiarazioni collaboranti, intercettazioni e riscontri oggettivi (sequestro di sostanze, contabilità con annotazioni riconducibili all'indagato)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    gravi indizi di colpevolezza

    il giudice delle misure può ritenere sussistenti i gravi indizi anche sulla base di sentenze non irrevocabili e di dichiarazioni di collaboratori, purché la motivazione sia logica e congrua

  • art. 274 cod. proc. pen.

    la verifica delle esigenze cautelari deve considerare il contesto criminale e gli elementi indicativi della persistenza del legame con il sodalizio; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o violazioni di norme

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    doppia presunzione per i reati di mafia

    produce una presunzione relativa in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    acquisizione e valutazione di sentenze non irrevocabili

    la Corte conferma che le sentenze non irrevocabili possono concorrere a formare il quadro indiziario ai fini cautelari, trattandosi di valutazione diversa dal giudizio di colpevolezza definitivo

  • art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.

    partecipazione del difensore all'assunzione delle dichiarazioni in altri procedimenti

    rilevato che le disposizioni si riferiscono al giudizio sulla responsabilità e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso in Cassazione

    la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: ammissibili censure per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali

    disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso infondato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti della motivazione nei ricorsi

    richiamato per la delimitazione delle censure e della motivazione del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovare la valutazione delle fonti di prova.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se valutate credibili dal giudice di merito e se integrate da riscontri investigativi (intercettazioni, immagini, sequestri, annotazioni contabili), possono fondare gravi indizi per l'applicazione della custodia cautelare.
  • Una sentenza non irrevocabile può concorrere, unitamente ad altri elementi, a configurare un quadro indiziario rilevante ai fini cautelari: la sua utilizzazione non viola le norme che disciplinano l'acquisizione delle prove definitive sulla colpevolezza.
  • In ipotesi di reati di mafia opera una presunzione (art. 275, comma 3 c.p.p.) che rende più agevole l'applicazione della custodia in carcere; il soggetto che intenda allegare la cessazione del pericolo deve fornire elementi concreti di recisione dei legami con il sodalizio.
  • Fiducia nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'attendibilità delle prove è rimessa al giudice di merito; le censure difensive sulla genericità delle fonti devono dimostrare vizi logici della motivazione per essere accolte in Cassazione.
  • Elementi sommatori (anche se singolarmente deboli, come poche intercettazioni o immagini) possono essere ritenuti sufficienti se inseriti in un quadro indiziario coerente e correlato ad altri riscontri oggettivi.

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