Cassazione Penale, Sentenza n. 24171/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ricorreva per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del libertà che aveva confermato il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiale applicata nei suoi confronti per asserito decorso dei termini di fase. La questione nasceva nel contesto di una richiesta di estradizione: il ricorrente sosteneva che, durante la procedura estera, egli fosse stato sottoposto a una misura imposta dall'autorità straniera dopo la scarcerazione su cauzione, caratterizzata da prescrizioni limitative (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alle autorità, obbligo di comunicare domicilio e recapiti, permanenza al domicilio). Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di norme processuali, lamentando che il tribunale non avesse adeguatamente considerato il contenuto della misura estera. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 722 c.p.p. e delle norme convenzionali e straniere richiamate, sostenendo che la disciplina interna non autorizzerebbe a computare solo la custodia cautelare estera, escludendo le misure coercitive non custodiali, e che il giudice avrebbe illegittimamente trasformato una presunta lacuna in una scelta legislativa. Con il terzo motivo contestava il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p. nella parte in cui non consente il computo delle misure coercitive non custodiali subite all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte manifestamente infondato e in parte generico, osservando che l'art. 722 c.p.p. prende in considerazione, ai fini del computo dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., solo la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione, e che la misura descritta dal ricorrente, successiva alla scarcerazione su cauzione, non era omogenea alla custodia cautelare e risultava comunque estranea al sistema interno. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il testo dell'art. 722 c.p.p. esprime una chiara scelta normativa limitata alla custodia cautelare; inoltre, nel caso concreto difettava anche l'interesse a dolersi dell'omesso computo di misure non custodiali estere, non risultando applicata all'imputato una misura non custodiale interna. Il terzo motivo è stato respinto come manifestamente infondato e non rilevante: la diversa disciplina tra misure custodiali e non custodiali, e tra estradizione da e per l'estero, è stata ritenuta frutto di una consapevole scelta legislativa non irragionevole, sicché la questione di costituzionalità è stata dichiarata priva di fondamento. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio cautelare.
richiamato dal ricorrente nel formulare il primo motivo di ricorso per cassazione.
richiamato dal ricorrente sia per il computo dei termini sia per il tema delle misure coercitive non custodiali.
custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
la Corte lo interpreta come disposizione che consente il computo, ai fini dell'art. 303 c.p.p., della sola custodia cautelare sofferta all'estero, presupponendo omogeneità tra quella misura e la custodia cautelare interna.
norma sul computo dei termini massimi e di fase della custodia cautelare, richiamata per verificare se il periodo sofferto all'estero debba essere detratto.
art. 12 del Trattato di estradizione tra Italia e Emirati Arabi Uniti
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul computo delle misure sofferta all'estero.
artt. 15, 16 e 28 della legge federale emiratina n. 39 del 2006
richiamati dal ricorrente per descrivere il regime della scarcerazione su cauzione e delle prescrizioni imposte all'estero.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 3 Cost.
parametro della questione di legittimità costituzionale, escluso dalla Corte per la diversità delle situazioni poste a confronto.
art. 13 Cost.
richiamato solo in modo generico tra i parametri costituzionali, ritenuto manifestamente infondato e non rilevante.
art. 24 Cost.
richiamato solo in modo generico tra i parametri costituzionali, ritenuto manifestamente infondato e non rilevante.
art. 111 Cost.
richiamato solo in modo generico tra i parametri costituzionali, ritenuto manifestamente infondato e non rilevante.
norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del computo dei termini di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. in contesto estradizionale, l'art. 722 c.p.p. consente di considerare soltanto la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione, non già ogni misura restrittiva subita nello Stato richiesto.
- Il computo del periodo estero presuppone omogeneità tra la misura applicata all'estero e la custodia cautelare prevista dall'ordinamento interno; misure meramente limitative della libertà di circolazione o di controllo personale, ancorché incisive, non sono automaticamente equiparabili alla custodia cautelare.
- La misura estera che segua la scarcerazione su cauzione e sia sconosciuta all'ordinamento interno non può essere qualificata, di per sé, come custodia cautelare ai fini del termine di fase.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 c.p.p. è manifestamente infondata quando la diversità di disciplina tra misure custodiali e non custodiali, e tra estradizione da e per l'estero, trovi giustificazione nella diversità delle situazioni poste a confronto.
- La deduzione di omesso computo di un periodo sofferto all'estero è inammissibile o comunque priva di interesse se il ricorrente non risulta attualmente sottoposto alla misura interna rispetto alla quale quel computo assumerebbe rilevanza.
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari, la doglianza di carenza motivazionale è inammissibile o infondata quando il provvedimento impugnato abbia effettivamente affrontato il punto controverso, anche se la parte dissente dalla soluzione adottata.
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