Cassazione Civile, Ordinanza n. 33437/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando come cessione di ramo d’azienda il contratto con cui la società contribuente aveva acquistato da altra società una stazione elettrica composta da impianti, strutture, apparecchiature, terreni ed elettrodotto. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, investita dall’appello principale dell’Ufficio e da quello incidentale della contribuente, aveva rigettato entrambi i gravami. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 20 d.P.R. 131/1986, 1362, 1363, 2555 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il trasferimento di un complesso organico dotato di potenzialità produttiva integra cessione d’azienda e che la CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria anche la cessione dei rapporti finanziari, commerciali e personali. La società resiste e propone ricorso incidentale condizionato, lamentando nullità della sentenza per omessa motivazione sulle eccezioni di difetto di motivazione dell’atto impositivo e di violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ritiene infondato il motivo, osservando che, pur essendo vero che ai fini della cessione d’azienda non è necessaria l’attualità dell’esercizio dell’impresa né la cessione dei rapporti finanziari, commerciali e personali, l’Ufficio non ha comunque dimostrato che i beni trasferiti costituissero un complesso autonomo già idoneo, al momento del distacco, a svolgere di per sé un’attività produttiva. La censura, inoltre, non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nella parte in cui pretende una diversa lettura delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie, è inammissibilmente diretta a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione, anche per effetto della doppia conforme. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è dichiarato assorbito. La Corte condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e precisa che, essendo soccombente una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito, non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 131/1986
La norma viene richiamata come parametro per la riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro; la Corte ribadisce che la qualificazione dipende dal contenuto effettivo dell’operazione e dalla prova della cessione di un complesso aziendale autonomamente idoneo all’attività d’impresa.
art. 1362 c.c.
La censura per violazione dei criteri ermeneutici è ritenuta generica, perché non spiega in che modo il giudice di merito avrebbe violato il criterio interpretativo.
art. 1363 c.c.
La censura è reputata non specificata e, quindi, non idonea a fondare un error in iudicando sull’interpretazione del contratto.
art. 2555 c.c.
È richiamato per la nozione di azienda come complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; la Corte valorizza il requisito dell’organizzazione e dell’autonomia funzionale del complesso trasferito.
art. 2729 c.c.
La dedotta violazione non è sviluppata in modo specifico; la Corte osserva che il motivo, così formulato, mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto per la pretesa violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso incidentale per asserita nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente incidentale quale parametro della denunciata nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione alla disciplina del processo tributario e ai requisiti della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente incidentale per contestare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un trasferimento come cessione d’azienda, è decisiva la prova che i beni trasferiti costituiscano un complesso organicamente organizzato e già autonomamente idoneo, al momento del trasferimento, allo svolgimento di un’attività d’impresa.
- La cessione d’azienda non richiede necessariamente che l’impresa sia attualmente esercitata, né che siano trasferiti anche rapporti finanziari, commerciali o personali; tuttavia resta indispensabile l’esistenza di un’unità funzionale preordinata ex ante all’esercizio dell’attività.
- Chi invoca la riqualificazione fiscale dell’atto deve fornire una prova concreta dell’autonomia funzionale del compendio ceduto; il mero richiamo a clausole contrattuali o a elementi descrittivi del prezzo non basta.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dell’interpretazione del contratto, specie in presenza di doppia conforme.
- Una censura che non colpisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata è inidonea a determinare la cassazione della decisione.
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