Cassazione Penale, Sentenza n. 26381/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la sorella a Roma. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe escluso l'adeguatezza degli arresti domiciliari basandosi su argomenti presuntivi, ritenendo l'esistenza di un radicato inserimento in circuiti criminali solo in forza del delitto contestato e valorizzando negativamente l'esercizio della facoltà di non rispondere. Non è stata valutata adeguatamente la personalità del ricorrente (incensurato, contesto familiare e lavorativo) né l'effetto di un allontanamento in altra regione con braccialetto elettronico e eventuali obblighi accessori tali da escludere il pericolo di recidiva o il mantenimento di rapporti con i circuiti criminali.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha qualificato la motivazione del Tribunale come apparente e in parte illogica, rilevando la mancanza di concrete ragioni sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari in altra regione e la illegittima valorizzazione del rifiuto di rispondere come indice di pericolosità. Si è osservato che il reato contestato non rientra in un regime che presuma l'inidoneità della cautela domiciliare e che dovevano essere considerate la personalità, il lavoro, il contesto familiare e le misure tecniche come il braccialetto elettronico e divieti di comunicazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Riferimento alla norma che consente l'impugnazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari davanti al Tribunale; contestualizza il gravame originario
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio sulle misure cautelari
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di annullamento e rinvio
Cass. Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018 (Belfanti, Rv. 273887)
Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018, Belfanti, Rv. 273887
Giurisprudenza citata per affermare che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere utilizzato, nell'ambito delle misure cautelari personali, per desumere una prognosi sfavorevole circa il pericolo di reiterazione del reato
Massime di principio
- Il diniego di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) richiede motivazione concreta sull'inadeguatezza della misura; non è sufficiente richiamare presunzioni generiche o il solo fatto del reato contestato
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può di per sé costituire indice di pericolosità o giustificare il mantenimento della custodia in carcere
- Deve essere valutato il complesso delle circostanze personali (assenza di precedenti, lavoro, legami familiari) e le misure tecniche/obblighi accessori (braccialetto elettronico, divieti di comunicazione, allontanamento territoriale) che possono rendere adeguata una misura meno afflittiva
- Quando il provvedimento impugnato si fonda su ragioni generiche circa l'appartenenza a circuiti criminali, il giudice appellante deve esporre elementi concreti e specifici che giustifichino la prognosi di pericolosità
- Se la motivazione del giudice risulta apparente o illogica la decisione va annullata e la questione rimessa per nuovo esame, con indicazione di valutare gli specifici rimedi meno afflittivi compatibili con la tutela dell'ordine pubblico
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