Cassazione Civile, Sentenza n. 19365/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della pratica societaria di effettuare ripetuti "sbarchi per avvicendamento" senza che ciò comportasse il riconoscimento delle retribuzioni relative ai periodi di sbarco. Sosteneva che lo sbarco per avvicendamento determinasse una precarizzazione o l'estinzione del rapporto di lavoro e che, quindi, dovessero essere riconosciute le retribuzioni per i periodi di non imbarco, richiamando norme del codice della navigazione e la contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che lo "sbarco per avvicendamento" risolve la convenzione di imbarco ma non necessariamente il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; tuttavia, in assenza del regime di continuità previsto dal contratto collettivo (C.R.L.), la sospensione della prestazione sul piano materiale non determina automaticamente il diritto alla retribuzione durante i periodi di sbarco, in ragione del principio di corrispettività (no work, no pay). La Corte ha richiamato l'art. 325 cod.nav. (che prevede anche il contratto a tempo indeterminato), e ha precisato che la disciplina collettiva non può introdurre clausole che comportino una risoluzione automatica del rapporto oltre i limiti di legge; pertanto la clausola collettiva va interpretata come produzione di una sospensione della convenzione di imbarco e non di una estinzione automatica del rapporto salvo che il CCNL preveda espressamente la retribuzione nei periodi di sbarco (regime C.R.L.). Il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.500,00 più esborsi e oneri), oltre l'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 325 cod. nav.
Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato
La Corte richiama l'art. 325 per affermare che il contratto di arruolamento può essere a tempo indeterminato anche in assenza del regime collettivo di continuità; la natura indeterminata può derivare dalla forma contrattuale prescelta dalle parti.
art. 329 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente; la Corte comunque giudica infondata la doglianza relativa a una presunta violazione o falsa applicazione di tale norma da parte della Corte territoriale.
art. 18 CCNL (01/07/2015)
Il contratto collettivo disciplina il regime di continuità (C.R.L.), disponendo che in taluni rapporti il datore è tenuto a retribuire anche i periodi di non lavoro tra sbarco e imbarco; la Corte ha distinto il regime collettivo (che può prevedere paga durante gli sbarchi) dalla disciplina legale generale.
art. 23 CCNL
Citato come esempio di obblighi che dimostrano la permanenza del rapporto anche quando il marittimo è a terra (es. formazione), a sostegno dell'idea che lo sbarco non estingue necessariamente il rapporto.
art. 90 CCNL
Citato per indicare che la disciplina della malattia si applica anche ai marittimi sbarcati per avvicendamento, elemento che evidenzia la persistenza di alcuni diritti/obblighi nonostante lo sbarco.
art. 84 CCNL
Richiamato per mostrare l'esistenza di poteri datoriali (es. cancellazione dal turno particolare) anche durante la fase di sbarco, a evidenza della continuità del rapporto in alcuni profili.
art. 1418 c.c.
Richiamato per affermare che una clausola collettiva che producesse una risoluzione automatica del rapporto non prevista dalla legge sarebbe nulla; pertanto la clausola collettiva va interpretata nel senso di sospendere la convenzione di imbarco senza estinguere automaticamente il rapporto.
art. 1367 c.c.
Utilizzato come regola di interpretazione per preservare la validità ed efficacia della clausola collettiva interpretandola come sospensiva e non estintiva, se possibile.
legge n. 92/2012 (fase sommaria)
Richiamata in relazione all'ordinanza sommaria che aveva già escluso che lo sbarco per avvicendamento costituisca licenziamento; funge da contesto procedurale per la vicenda pregressa.
Cass. n. 87219/2017
Principio richiamato: il regime di continuità previsto dai contratti collettivi non è generalizzato; in assenza di esso la sequenza di imbarchi può costituire contratti distinti salvo diversa pattuizione.
Cass. n. 9296/2016
Precedente citato dal ricorrente ma ritenuto inammissibile dalla Corte perché, secondo la Corte, afferma la legittima sospensione della prestazione nei rapporti a tempo indeterminato e l'assenza di diritto automatico alla retribuzione durante l'inoperosità, coerente con il principio di corrispettività.
Cass. n. 24672/2016 e Cass. n. 10279/2018
Giurisprudenza citata a sostegno dell'interpretazione che lo sbarco risolve la convenzione di imbarco ma non necessariamente il contratto di arruolamento a tempo indeterminato.
Cass. ord. n. 31392/2024
Richiamata per distinguere questioni affrontate in altro precedente (natura indeterminata del contratto e cause estintive) dalla questione concreta sulla retribuibilità degli intervalli di sbarco.
Cass. n. 6051/1999 e Cass. sez. un. n. 7755/1998
Giurisprudenza richiamata per il principio che è nulla la clausola collettiva che introduca una risoluzione automatica del rapporto non prevista dalla legge; ciò limita la possibilità di deroghe collettive al regime legale dei licenziamenti/estinzioni.
Cass. sez. un. n. 8053/2014
Citata in tema di sufficienza della motivazione: la Corte territoriale ha fornito una motivazione che soddisfa il minimo costituzionale richiesto.
Massime di principio
- Lo sbarco per avvicendamento normalmente risolve la convenzione di imbarco ma non implica automaticamente l'estinzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato; va verificata la presenza del regime collettivo di continuità (C.R.L.).
- In assenza del regime C.R.L. previsto dal contratto collettivo, durante i periodi di sbarco non sussiste necessariamente il diritto alla retribuzione in ragione del principio di corrispettività (no work, no pay).
- Il contratto di arruolamento può essere a tempo indeterminato anche indipendentemente dalla disciplina collettiva; occorre guardare alla tipologia contrattuale concreta (art. 325 cod.nav.).
- La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da introdurre, fuori dai limiti di legge, una risoluzione automatica del rapporto: clausole di tal genere sono nulle e vanno interpretate, se possibile, in senso conservativo come sospensive della sola convenzione di imbarco.
- Se in una fattispecie esiste un giudicato o una clausola contrattuale che riconosce la continuità o l'indeterminazione del rapporto, tale situazione prevale e va considerata nel decidere su pretese retributive per periodi di sbarco.
- Nelle situazioni contestate va sempre verificata la concreta regolazione collettiva e contrattuale (es. previsione di C.R.L.), la documentazione degli imbarchi/sbarchi e la presenza di eventuali pronunce giudiziali pregresse che vincolino il giudice.
- Le doglianze sulla motivazione della Corte d'appello devono indicare il 'fatto decisivo' omesso per essere ammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile.
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