L.R. Calabria 13/2018
Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 13/2018 modifica la l.r. 18/2009 ampliando i destinatari della disciplina sull’accoglienza e rafforzando il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e rifugiati. Prevede nuove funzioni di vigilanza, tutela, segnalazione e relazione annuale, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Rafforzamento del Comitato dei garanti per richiedenti asilo e rifugiati in Calabria
Rafforzamento del Comitato dei garanti per richiedenti asilo e rifugiati
La legge regionale della Calabria n. 13 del 16 maggio 2018 interviene sulla disciplina regionale in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ampliando i destinatari della legge e potenziando le funzioni del Comitato dei garanti. L’atto opera esclusivamente nell’ambito del territorio regionale calabrese e si coordina con la normativa statale e internazionale richiamata.
Destinatari della disciplina regionale
Viene introdotto un nuovo articolo 1-bis nella l.r. 18/2009, che individua espressamente i destinatari della legge nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione, protezione internazionale e accoglienza. Sono inclusi:
- cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e cittadini neocomunitari, se dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno, salvo disposizioni più favorevoli;
- titolari di diritto di asilo, protezione sussidiaria o umanitaria, nonché rifugiati, presenti o in transito in Calabria;
- apolidi e richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.
Rafforzamento del Comitato dei garanti
La legge modifica l’articolo 5 della l.r. 18/2009, precisando che il Comitato dei garanti è il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Ne amplia il ruolo rispetto ai soggetti indicati dall’articolo 1-bis, comma 1, presenti in Regione, attribuendogli funzioni ulteriori senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Funzioni del Comitato
Il Comitato svolge attività di tutela, vigilanza e impulso, in particolare:
- vigila sull’applicazione nel territorio regionale della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali di tutela, nonché sull’attuazione delle disposizioni di competenza di Regione, enti locali e altri soggetti pubblici o privati;
- diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative dei destinatari;
- vigila sulle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;
- esprime, su richiesta degli organi regionali e entro 30 giorni, pareri non vincolanti su atti normativi e di indirizzo e formula proposte di provvedimenti normativi o amministrativi;
- segnala alle amministrazioni competenti situazioni di rischio o danno connesse a condizioni ambientali carenti o inadeguate sotto il profilo igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- riceve segnalazioni da persone, anche minori, famiglie, associazioni ed enti su violazioni di diritti, fornendo informazioni sulle forme di tutela e intervenendo presso le autorità competenti;
- raccomanda specifici provvedimenti in caso di inerzia delle amministrazioni competenti;
- interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 241/1990;
- denuncia alle autorità competenti le situazioni di rischio o danno per le persone che rilevi.
Relazione annuale e raccordo istituzionale
Il Comitato deve presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale prevista dalla l.r. 18/2009. La Regione è inoltre chiamata a promuovere protocolli d’intesa con amministrazioni statali e altri soggetti competenti per favorire la collaborazione e agevolare le attività del Comitato.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sotto il profilo finanziario: non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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