L.R. Calabria 14/2018
Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria un sistema di tutela, conservazione e valorizzazione di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare. Prevede un registro regionale, commissioni tecnico-scientifiche, la Rete di conservazione e la figura di agricoltore/allevatore custode. Le attività sono gratuite e prive di nuovi oneri per il bilancio regionale; la Giunta deve disciplinare l’attuazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore.
Tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare calabrese
Tutela della biodiversità agraria e alimentare calabrese
La legge disciplina la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese. L’obiettivo è promuovere sostenibilità degli ecosistemi agricoli, comunità rurali, uso collettivo delle risorse genetiche e salvaguardia delle produzioni tradizionali.
Ambito e definizioni del patrimonio tutelato
Il testo considera parte del patrimonio regionale:
- popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni autoctoni;
- risorse alloctone introdotte da lungo tempo e ormai tradizionalmente integrate in agricoltura, allevamento e trasformazione;
- forme derivanti da selezione delle precedenti;
- risorse un tempo autoctone ma oggi scomparse dalla Calabria, conservate in strutture di ricerca o conservazione, quando vi sia interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico alla reintroduzione.
Sono esclusi gli organismi transgenici ottenuti con ingegneria genetica. Per le definizioni tecniche si rinvia alla normativa internazionale sulle risorse fitogenetiche; la conservazione in situ comprende anche quella in azienda (on farm).
Principi di valorizzazione e diritti delle comunità locali
La Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione delle risorse genetiche e ne promuove l’applicazione, con il consenso dei detentori, favorendo anche l’equa ripartizione dei benefici. Restano salvi i diritti degli agricoltori sulle piante o sugli animali iscritti nel registro regionale.
Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare
È istituito il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare della Calabria, articolato in una sezione vegetale e in una sezione zootecnica e microbica. Nel registro sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare.
Il registro:
- è gestito dall’ARSAC;
- è pubblico e consultabile anche con strumenti informatici e telematici;
- deve essere omogeneo e confrontabile con gli strumenti analoghi nazionali, comunitari e internazionali.
Iscrizione al registro e procedimento
L’iscrizione è curata dall’ARSAC secondo le linee guida nazionali sulla conservazione in situ, on farm ed ex situ e secondo le modalità dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Possono presentare proposte di iscrizione:
- enti e istituzioni scientifiche;
- enti pubblici;
- associazioni e organizzazioni private;
- singoli cittadini.
Alla proposta va allegata una scheda tecnica con documentazione storico-scientifica. L’ARSAC può anche procedere d’ufficio all’iscrizione, con proprio personale tecnico. In ogni caso l’iscrizione richiede istruttoria e parere favorevole delle commissioni tecnico-scientifiche.
Commissioni tecnico-scientifiche
Sono istituite commissioni tecnico-scientifiche con funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, con sede presso il dipartimento agricoltura.
Le loro funzioni principali sono:
- esprimere pareri su iscrizione e cancellazione dal registro;
- proporre priorità e tipologie di intervento per tutela e conservazione;
- contribuire all’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale.
Sono previste due commissioni:
- una per il settore vegetale;
- una per il settore animale e microbico.
La composizione include rappresentanti del dipartimento regionale competente, esperti scientifici e accademici, rappresentanti degli agricoltori/allevatori custodi e funzionari ARSAC. La partecipazione è gratuita, senza rimborso spese. Le commissioni adottano regolamenti interni e possono essere convocate in forma ridotta per competenze solo vegetali o solo animali.
Conservazione ex situ e strutture coinvolte
La conservazione ex situ del patrimonio locale è affidata ai Centri sperimentali dimostrativi (CSD) dell’ARSAC.
Può essere affidata, previa autorizzazione regionale e senza costi per la Regione, anche a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza e con idonee strutture, come università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali.
I soggetti deputati alla conservazione ex situ:
- svolgono le operazioni necessarie a salvaguardare e mantenere in vita il patrimonio;
- garantiscono disponibilità e circolazione nel tempo;
- operano sotto il coordinamento dell’ARSAC.
L’ARSAC tiene anche il registro pubblico informatizzato delle risorse presenti nelle strutture di conservazione ex situ. In caso di necessità e urgenza, per pubblico interesse, può provvedere all’immediata riproduzione di varietà in via di estinzione e all’allevamento/riproduzione di razze zootecniche in via di estinzione.
Agricoltore custode e allevatore custode
Sono definiti agricoltori custodi coloro che coltivano in azienda e si impegnano a conservare risorse genetiche agricole e alimentari calabresi a rischio di estinzione o erosione genetica, iscritte nel registro regionale.
Sono definiti allevatori custodi coloro che allevano in azienda e si impegnano a conservare risorse genetiche animali calabresi a rischio di estinzione o erosione genetica, secondo i disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici e la normativa di settore.
Queste figure svolgono una funzione di pubblica utilità. L’iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare avviene su autodichiarazione, con verifica dei requisiti e iscrizione in apposito registro da parte dell’ARSAC.
Rete di conservazione, tutela e salvaguardia
È istituita la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio locale, gestita e coordinata dall’ARSAC.
Ne fanno parte di diritto:
- gli agricoltori custodi;
- gli allevatori custodi;
- i soggetti che gestiscono le strutture di conservazione ex situ per conto della Regione.
Possono aderire anche altri soggetti pubblici o privati, se in possesso dei requisiti fissati dall’atto della Giunta regionale: enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o associati.
La Rete:
- mantiene in vita il patrimonio genetico, in particolare quello minacciato da estinzione o erosione;
- opera tramite conservazione ex situ e in situ;
- incentiva la circolazione delle risorse.
Chi detiene materiale genetico tutelato e non aderisce alla Rete può comunque conferire una parte del materiale vivente alle strutture ex situ per la moltiplicazione e per la conservazione delle informazioni morfologiche e genetiche presso altro sito accreditato.
Gli aderenti che intendano presentare domanda di privativa varietale o brevettuale su varietà essenzialmente derivate da varietà iscritte, o sul relativo materiale biologico, devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.
Circolazione interna delle varietà e semenze di conservazione
Tra gli aderenti alla Rete è consentita, senza scopo di lucro, la circolazione delle varietà iscritte al registro regionale, al fine di recupero, mantenimento e riproduzione, soprattutto delle varietà locali a rischio di estinzione.
Memoria storica, promozione e ricerca
La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla biodiversità locale.
Può inoltre attivare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi:
- attività di recupero e conservazione della memoria storica;
- campagne promozionali sulle risorse genetiche locali iscritte nel registro e sui territori interessati;
- indicazioni sui luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e sui luoghi di commercializzazione dei prodotti collegati;
- iniziative per la promozione delle comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Attuazione e disciplina di dettaglio
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un atto per disciplinare:
- modalità e procedure di iscrizione al registro;
- criteri di valutazione delle commissioni tecnico-scientifiche;
- funzionamento, impegni e affidamento delle strutture di conservazione ex situ;
- modalità di riconoscimento, requisiti e impegni di agricoltori e allevatori custodi;
- requisiti dei soggetti ammessi alla Rete;
- attività di intervento in materia di memoria storica, promozione e ricerca.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Anche diverse attività previste sono espressamente indicate come gratuite o attivabili senza nuovi oneri.
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