Cassazione Civile, Ordinanza n. 07958/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta, per gli anni 2017-2020, sulla pensione di reversibilità percepita quale familiare superstite di un soggetto deceduto in servizio e riconosciuto come vittima del dovere. Dopo il silenzio dell’amministrazione, il ricorso era stato prima respinto in primo grado e poi accolto in appello, sulla base dell’assunto che l’esenzione IRPEF prevista dalla legge di bilancio 2017 spettasse ai familiari superstiti delle vittime del dovere in relazione a qualsiasi trattamento pensionistico, quindi anche alla reversibilità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, dell’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il beneficio sarebbe limitato alle pensioni correlate causalmente all’evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento dello status, non alla pensione di reversibilità del familiare superstite. Anche l’INPS ha proposto ricorso incidentale adesivo, con le stesse censure, contestando l’interpretazione estensiva della CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale adesivo dell’INPS. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 estenda ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l’esenzione IRPEF già prevista dall’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, senza limitare il beneficio alle sole pensioni privilegiate o a quelle causate dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. La Corte ha valorizzato il dato letterale della norma, la funzione dei richiami normativi, la coerenza sistematica con la disciplina delle vittime del terrorismo e la ratio di tutela sostanziale e non meramente simbolica dei beneficiari. Ne è derivato il mantenimento della decisione di merito che aveva accolto la domanda della contribuente. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 211, l. n. 232/2016
Estende l’esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, richiamando le categorie di cui alle leggi sulle vittime del dovere e soggetti equiparati.
art. 3, comma 2, l. n. 206/2004
Prevede l’esenzione dall’IRPEF della pensione maturata ai sensi del comma 1; la Corte la legge come esenzione riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, non limitata alla sola quota derivante dall’aumento figurativo o alla pensione privilegiata.
art. 3, comma 1, l. n. 206/2004
Riconosce un aumento figurativo di dieci anni di contribuzione ai soggetti colpiti da invalidità permanente da atti di terrorismo e ai loro familiari; la Corte esclude che il comma 2 limiti l’esenzione alla sola quota di pensione correlata a tale aumento.
art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005
Delimitano la nozione di vittime del dovere e dei soggetti equiparati; i richiami contenuti nel comma 211 servono a individuare i destinatari del beneficio, non a restringere i trattamenti pensionistici agevolati.
Richiamata come disciplina originaria delle vittime del dovere e dei relativi benefici.
Richiamata nel novero delle norme che individuano i destinatari dell’estensione del beneficio.
Richiamata quale fonte di ulteriori benefici fiscali estesi dal comma 211.
Regolamento attuativo che ha disciplinato l’estensione di taluni benefici e provvidenze alle categorie interessate.
Richiamato nei motivi, ma la Corte risolve la controversia sul significato delle norme agevolative e non su un autonomo profilo probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato nei confronti dell’Agenzia, quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il legislatore estende un beneficio fiscale ai "trattamenti pensionistici spettanti" a una determinata categoria di soggetti, la formula va letta in senso riferito al trattamento pensionistico complessivamente percepito, salvo un espresso limite testuale alla sola quota o alla sola pensione privilegiata.
- I richiami a norme che definiscono la categoria protetta o disciplinano altri benefici servono, di regola, a individuare i destinatari dell’estensione e non a introdurre restrizioni ulteriori al perimetro oggettivo dell’agevolazione.
- In materia di agevolazioni fiscali, il divieto di interpretazione estensiva o analogica non impedisce di attribuire alla norma il significato che emerge dal suo dato letterale e dalla sua funzione sistematica; non vi è interpretazione estensiva quando la lettura segue il testo della disposizione.
- L’estensione ai familiari superstiti di benefici previsti per categorie protette deve essere letta in coerenza con la ratio di tutela sostanziale e di parificazione del trattamento, evitando esiti meramente simbolici o irragionevoli disparità rispetto ai soggetti originari beneficiari.
- Se la norma parla di pensione maturata o di trattamenti pensionistici senza ancorare il beneficio alla causa specifica dell’insorgenza del diritto alla pensione, l’esenzione si applica anche a prestazioni come la reversibilità, purché il destinatario rientri tra i soggetti espressamente contemplati dalla disciplina estensiva.
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