Circolare numero 129 del 6-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che restano validi gli indirizzi applicativi già seguiti dall’Istituto in tema di mancata o inesatta indicazione dell’indirizzo del lavoratore ammalato. Viene distinta l’ipotesi di assenza ingiustificata alla visita di controllo da quella di irreperibilità dovuta a indirizzo omesso, errato o incompleto: nel primo caso si applica la sanzione ex art. 5 l. n. 638/1983, nel secondo si sospende l’indennità di malattia fino alla comunicazione del dato mancante. La circolare dà inoltre istruzioni operative alle sedi, ai medici di controllo, alle USL e agli sportelli per la verifica dei dati, le rettifiche dei provvedimenti già adottati e la tempestiva comunicazione al datore di lavoro e all’Istituto.
Indennità di malattia e comunicazione dell'indirizzo per le visite di controllo
Indennità di malattia, indirizzo del lavoratore e visite di controllo
La circolare interviene per chiarire il regime applicabile nei casi in cui il lavoratore, in malattia, non abbia comunicato in modo corretto il proprio indirizzo all’Istituto o al datore di lavoro, impedendo o ostacolando l’esecuzione delle visite mediche di controllo. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle strutture periferiche e distinguere correttamente l’assenza ingiustificata dalla mera irreperibilità derivante da indirizzo mancante o inesatto.
Quadro generale e conferma degli orientamenti già seguiti
Il Comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha esaminato la questione anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 4591 del 16/3 - 3/11/1989. La circolare precisa che restano valide le linee di indirizzo già affermate dall’Istituto al punto 4 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 dell’1.7.1988 e richiamate nella circolare n. 166/1988.
La pronuncia della Cassazione viene letta come limitata alla sola esclusione delle sanzioni per assenza a visita di controllo nei casi di omessa comunicazione dell’indirizzo. La Corte, infatti, non ha affrontato il diverso tema dell’esistenza dell’obbligo del lavoratore di indicare il proprio recapito, né l’eventuale sanzione per la violazione di tale obbligo.
Distinzione tra assenza a visita e mancata indicazione dell’indirizzo
La circolare insiste sulla necessità di tenere distinte due fattispecie:
- l’assenza del lavoratore alla visita di controllo, per la quale opera la sanzione prevista dall’art. 5 della legge n. 638 dell’11.11.1983, come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988;
- l’impossibilità di eseguire la visita perché l’indirizzo è omesso, inesatto o incompleto, che non integra una "assenza" alla visita ma la mancanza di un requisito essenziale della certificazione.
Nel secondo caso non si applica la sanzione per assenza, ma si procede alla sospensione della corresponsione dell’indennità di malattia fino a quando il dato mancante non venga comunicato dall’interessato. Questa regola si applica quando l’omissione è tale, anche tenendo conto della situazione locale, da non consentire in alcun modo l’organizzazione del controllo.
Rapporti con il datore di lavoro e con l’Istituto
La circolare estende il medesimo principio anche alle ipotesi in cui l’omissione riguardi l’inadempienza verso il datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, deve comunicare il nuovo recapito o quello occasionale anche all’azienda, quale destinataria della certificazione e soggetto legittimato a richiedere visite di controllo, analogamente all’Istituto.
Se la certificazione inviata all’Istituto riporta un indirizzo corretto, ma tale indirizzo non è stato comunicato al datore di lavoro, la Sede deve, in sede di comunicazione dell’esito del controllo, precisare all’azienda il recapito risultante agli atti dell’Istituto. In tali casi può rendersi opportuno disporre d’ufficio una nuova visita, salvo che le USL non la effettuino direttamente, previa intesa con l’Istituto.
La circolare evidenzia inoltre che, una volta che il datore di lavoro o l’Istituto abbiano acquisito l’esatto indirizzo del lavoratore, viene meno l’irreperibilità ai fini dell’indennità, salvo l’eventualità di ulteriori visite di controllo senza esito.
Rettifica dei provvedimenti e gestione dei casi già trattati come "assenza"
Poiché nella prassi la fattispecie viene spesso inizialmente rilevata dal medico di controllo come "assenza", la circolare dispone che, quando successivamente emerga che il problema è in realtà l’inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo, le Sedi debbano correggere i provvedimenti già adottati sulla base dell’art. 5 della legge n. 638/1983.
Il diverso inquadramento giuridico incide infatti sulle conseguenze economiche e amministrative del comportamento del lavoratore, che non va trattato come assente alla visita ma come soggetto che ha omesso un dato essenziale per il corretto svolgimento del controllo.
Indicazioni operative per medici di controllo, USL e Sedi
La circolare invita le SAP a raccomandare ai medici di controllo di attivarsi, quando necessario, per reperire l’interessato anche mediante informazioni raccolte sul posto, considerato che spesso il reperimento non comporta particolari difficoltà né eccessivo dispendio di tempo. La stessa sensibilizzazione deve essere rivolta alle USL che effettuano controlli domiciliari.
Viene inoltre richiesto alle Sedi di seguire con continuità l’attività svolta dai sanitari incaricati degli accertamenti domiciliari, al fine di verificare il corretto adempimento delle incombenze connesse al controllo e di assicurare la massima tempestività negli adempimenti successivi.
Verifica della completezza della certificazione e misure di prevenzione
Un ulteriore richiamo operativo riguarda la fase di ricezione della certificazione di malattia. Quando il certificato viene consegnato allo sportello, l’impiegato addetto deve controllarne la completezza e richiedere l’integrazione dei dati eventualmente mancanti. Lo stesso obbligo vale anche quando la certificazione perviene tramite USL.
La circolare suggerisce, inoltre, l’esposizione di appositi avvisi agli sportelli per ricordare agli utenti che la documentazione deve essere sempre completa. Si raccomanda infine di attivare contatti con patronati e mass-media per diffondere più ampiamente le avvertenze connesse all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, così da prevenire omissioni e irregolarità.
Punti principali
Conferma degli indirizzi applicativi già vigenti
Il Comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti conferma le linee di indirizzo già seguite dall’Istituto e richiamate nel punto 4 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 dell’1.7.1988. La circolare chiarisce che la sentenza della Corte di Cassazione n. 4591 del 16/3 - 3/11/1989 non modifica tale impostazione, poiché si limita a escludere l’applicazione delle sanzioni per assenza a visita di controllo nei casi di omessa comunicazione dell’indirizzo, senza affrontare l’ulteriore profilo dell’obbligo di indicazione del recapito.
Distinzione tra assenza a visita e irreperibilità per indirizzo mancante
La circolare distingue nettamente tra: 1) assenza del lavoratore alla visita di controllo, fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 638/1983, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988; 2) impossibilità di effettuare la visita per omissione, inesattezza o incompletezza dell’indirizzo, che non costituisce assenza ma mancanza di un requisito essenziale della certificazione. In questo secondo caso è prevista la perdita dell’indennità di malattia fino alla comunicazione del dato mancante o incompleto.
Effetti della mancata o incompleta indicazione dell’indirizzo
Quando l’indirizzo non è indicato in modo completo o corretto e l’omissione è tale da non consentire in alcun modo la predisposizione della visita di controllo, tenendo conto anche della situazione locale, l’indennità non viene corrisposta fino a quando l’interessato non comunichi il dato omesso. Resta salva l’ipotesi in cui l’indirizzo sia comunque rilevabile da altre fonti, come già precisato nella circolare n. 2 PMMC dell’11.4.1985.
Irreperibilità durante visita richiesta dal datore di lavoro
Se la visita di controllo richiesta dal datore di lavoro non può essere eseguita perché il lavoratore risulta sconosciuto o irreperibile a causa della mancata comunicazione del nuovo recapito o del recapito occasionale, trovano applicazione le disposizioni del punto 4 della delibera n. 127/1988. Quando l’Istituto accerti che all’azienda non è stata effettivamente data comunicazione del diverso indirizzo, la Sede deve informare il datore di lavoro dell’esito del controllo e precisare il recapito noto all’Istituto, riservandosi eventuali ulteriori verifiche.
Rettifica dei provvedimenti già adottati
Poiché la fattispecie viene spesso inizialmente qualificata come assenza alla visita, le Sedi devono correggere i provvedimenti già emessi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 638/1983 qualora emerga che si tratta invece di indirizzo incompleto, inesatto o non comunicato. Le rettifiche devono tener conto della diversa qualificazione giuridica del comportamento del lavoratore.
Compiti dei medici di controllo, delle USL e delle Sedi
Le SAP sono invitate a sensibilizzare i medici di controllo affinché, quando necessario, si attivino per reperire l’interessato anche mediante informazioni sul posto, senza trascurare iniziative utili a facilitare la visita. Analoga sensibilizzazione deve essere rivolta alle USL per i controlli domiciliari. Le Sedi devono inoltre seguire costantemente l’attività sanitaria per verificare il corretto adempimento degli obblighi connessi agli accertamenti domiciliari.
Verifica della completezza della certificazione allo sportello
Si ribadisce che, quando la certificazione è presentata allo sportello, l’impiegato addetto deve verificare la completezza dell’atto e chiedere l’integrazione dei dati mancanti. Lo stesso obbligo vale quando la ricezione avviene tramite USL. È raccomandata anche l’esposizione di avvisi agli sportelli e la diffusione delle avvertenze presso patronati e mass-media per informare correttamente gli interessati.
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