Ordinanza ingiunzione o revoca n. 577 del 11/09/2025
Provvedimento dell'11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato il titolare di un sistema di videosorveglianza installato in modo occulto in un’area pubblica durante la "Sagra di san Rocco 2024". Le telecamere, posizionate in scatole elettriche su pali e su un chiosco, riprendevano spazi pubblici senza alcuna informativa ai partecipanti e senza base giuridica idonea. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza ex art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e l’art. 13 GDPR, ha qualificato la condotta come intenzionale e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale.
Ordinanza ingiunzione al titolare di un impianto di videosorveglianza clandestino installato durante una sagra pubblica per trattamento illecito e omessa informativa
Ordinanza ingiunzione per videosorveglianza occulta in area pubblica durante una sagra
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti del titolare di un impianto di videosorveglianza installato in modo occulto in un’area pubblica utilizzata per la manifestazione religiosa e popolare denominata "Sagra di san Rocco 2024". Il procedimento è scaturito da una segnalazione e dagli accertamenti svolti dai Carabinieri, dai quali è emersa la presenza di telecamere non visibili e prive di qualsiasi informativa al pubblico.
Origine del procedimento e fatti accertati
Dagli atti trasmessi all’Autorità risulta che, a seguito di verifiche effettuate il 26 settembre 2024 e il 21 dicembre 2024, sono state individuate tre telecamere funzionanti, occultate all’interno di scatole elettriche e collocate su due pali di illuminazione e su un chiosco abusivo. Le telecamere riprendevano un’area destinata a parcheggio pubblico e ai festeggiamenti della sagra. Il funzionamento del sistema e il conseguente trattamento di dati personali non erano resi noti in alcuna forma, neppure tramite cartellonistica semplificata.
Qualificazione del trattamento e soggetto responsabile
Il titolare dell’impresa individuale DSG Impianti è stato individuato quale autore dell’installazione, proprietario del supporto di archiviazione delle immagini e unico soggetto autorizzato ad accedervi con credenziali. L’interessato ha dichiarato di essersi assunto la responsabilità dell’impianto, affermando che l’iniziativa era stata concordata con il parroco e resa nota ad altri organizzatori. La finalità dichiarata era quella di individuare gli autori di furti e danneggiamenti verificatisi in precedenti edizioni della sagra e di vigilare sugli spazi contenenti materiali del comitato dei festeggiamenti.
Violazioni contestate e norme richiamate
Con nota del 17 marzo 2025 l’Ufficio ha contestato la violazione:
- dei principi generali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, in particolare liceità, correttezza e trasparenza;
- dell’art. 13 GDPR, per l’assenza di idonea informativa agli interessati.
Nel provvedimento il Garante ha ribadito che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e che la sistematica osservazione di spazi pubblici con finalità di prevenzione/accertamento di reati è riservata ai soggetti pubblici titolari delle funzioni di sicurezza pubblica, non potendo essere svolta autonomamente da privati. È stato inoltre rilevato che il titolare non ha dimostrato l’esistenza di una base giuridica ex art. 6 GDPR.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha evidenziato che il trattamento era radicalmente illecito, poiché realizzato da un privato in uno spazio pubblico, senza collegamento con la tutela di beni propri e in assenza di una base giuridica idonea. Ha inoltre sottolineato che la modalità occultata di installazione e la mancata informativa hanno integrato una grave violazione anche dei principi di correttezza e trasparenza.
Il Garante ha escluso che le violazioni potessero essere considerate minori, richiamando la natura del trattamento, la gravità della condotta, la sua intenzionalità e l’ampiezza della platea di interessati coinvolti durante la manifestazione pubblica. È stato richiamato anche il considerando 148 GDPR.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai fini dell’art. 83 GDPR, l’Autorità ha considerato:
- la condotta dolosa del titolare;
- l’inadempimento degli obblighi in materia di videosorveglianza, oggetto di consolidato orientamento del Garante e della giurisprudenza;
- l’ampia platea di interessati coinvolti in ragione del luogo pubblico e della ricorrenza;
- l’assenza di precedenti specifici;
- il riconoscimento di responsabilità e l’occasionalità della condotta;
- il fatto che gli effetti della violazione si fossero esauriti per la sovrascrittura dei dati registrati.
In base a tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 500 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento;
- ordinato al titolare di pagare euro 500 entro 30 giorni dalla notifica, con le conseguenti iniziative esecutive in caso di mancato pagamento;
- richiamato la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento di metà della sanzione nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice;
- disposto la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet dell’Autorità;
- disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno del Garante.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione e delle verifiche svolte dai Carabinieri di San Michele al Tagliamento, che hanno trasmesso al Garante i verbali di sommarie informazioni del 26 settembre 2024 e del 21 dicembre 2024. Dalle verifiche è emersa la presenza di tre telecamere funzionanti, occultate all’interno di scatole elettriche posizionate su pali di illuminazione e su un chiosco abusivo, in un’area destinata a parcheggio pubblico e ai festeggiamenti della sagra.
Caratteristiche del trattamento contestato
Il titolare dell’impresa individuale DSG Impianti è stato individuato come autore dell’installazione, proprietario del supporto di archiviazione e unico soggetto in grado di accedere alle immagini tramite credenziali. Il sistema era stato installato d’iniziativa per rilevare eventuali autori di furti e danneggiamenti e per controllare gli spazi destinati ai materiali del comitato della sagra, in un contesto pubblico e senza connessione con la tutela di beni riferibili al titolare.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto radicalmente violato il principio di liceità, poiché la sistematica osservazione e registrazione di spazi pubblici per finalità di sicurezza e prevenzione/accertamento di reati non può essere svolta autonomamente da un privato. È stata inoltre accertata la violazione del principio di correttezza, per la clandestinità delle operazioni di trattamento, e del principio di trasparenza, per la totale assenza di informativa al pubblico, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Valutazione della gravità e quantificazione della sanzione
L’Autorità ha escluso che le violazioni potessero essere considerate minori, valorizzando la natura del trattamento, la gravità della condotta, il carattere intenzionale e occulto della videosorveglianza, nonché l’ampia platea di interessati coinvolti durante la sagra. Ai fini dell’art. 83 GDPR sono stati considerati anche l’assenza di precedenti specifici, il riconoscimento di responsabilità da parte dell’autore e l’occasionalità della condotta, oltre al fatto che i dati registrati erano stati sovrascritti. La sanzione è stata determinata in 500 euro.
Dispositivi del provvedimento
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro entro 30 giorni dalla notifica e ha richiamato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento di metà della sanzione nei termini di legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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