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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06463/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto, destinatario di un'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti, aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., contestando il diritto della creditrice a procedere esecutivamente e deducendo, in particolare, l'inesistenza di due titoli esecutivi posti a base dell'azione esecutiva. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'opposizione e assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale aveva riqualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'aveva dichiarata originariamente tardiva, con conseguente inammissibilità. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la controparte ha resistito. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 12 maggio 2023 e il ricorso notificato il 12 dicembre 2023, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La parte ricorrente invocava, in memoria, l'applicabilità della sospensione feriale in ragione della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta nell'atto introduttivo, ma la Corte ha escluso la rilevanza di tale circostanza, osservando che le opposizioni esecutive restano escluse dalla sospensione feriale anche se cumulate con domanda di danni ex art. 96 c.p.c., e che irrilevante è anche la distinzione tra opposizione ex art. 615 e opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché entrambe rientrano nelle opposizioni esecutive escluse dalla sospensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale senza sospensione feriale in quanto controversia di opposizione esecutiva. Ha quindi omesso l'esame dei motivi di ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma in favore della controricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione proposta dal debitore contro il diritto del creditore di procedere all'esecuzione integra opposizione esecutiva; la qualificazione della domanda ai fini della decorrenza dei termini non elide il regime di esclusione dalla sospensione feriale proprio delle opposizioni esecutive.

  • art. 616 c.p.c.

    Regola la fase di merito successiva all'opposizione esecutiva respinta dal giudice dell'esecuzione, che assegna un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito.

  • art. 617 c.p.c.

    Anche l'opposizione agli atti esecutivi rientra, al pari dell'opposizione all'esecuzione, nel novero delle opposizioni esecutive escluse dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione accelerata; in caso di inammissibilità manifesta, il Collegio ha applicato la disciplina sanzionatoria prevista dalla norma, condannando il ricorrente anche ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte per responsabilità processuale aggravata, valorizzando la manifesta evidenza della ragione di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, secondo la previsione sanzionatoria richiamata dalla disciplina della definizione accelerata.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine semestrale di impugnazione applicato dalla Corte, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non soggetto a sospensione feriale nel caso di opposizione esecutiva.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione e, in generale, alle opposizioni esecutive.

  • art. 42 ord. giud.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 3 L. 742/1969 per affermare l'esenzione dalla sospensione feriale nelle opposizioni esecutive.

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente ha agito difendendosi personalmente in cassazione; la norma è richiamata solo per la rappresentanza personale, senza specifiche statuizioni interpretative.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto opposizioni esecutive, siano esse qualificate come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non beneficiano della sospensione feriale dei termini.
  • Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., la presenza nella causa di una domanda accessoria di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non muta la natura di opposizione esecutiva della controversia né rende applicabile la sospensione feriale.
  • La qualificazione della domanda operata dal giudice di merito, se riconduce la lite nell'alveo delle opposizioni esecutive, comporta l'applicazione del relativo regime processuale, incluso il divieto di sospensione feriale dei termini.
  • La tardività del ricorso per cassazione, quando risulti dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e dalla data di notificazione del ricorso, impone la declaratoria di inammissibilità senza esame dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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