Deliberazione n. 511 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Vimeo.com, Inc. per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda una segnalazione presentata dall’interessato, ritenuta compatibile con la disciplina sul c.d. revenge porn. Il Garante conferma inoltre la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica urgente nei confronti di Google e Vimeo per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 agosto 2024, due determinazioni d’urgenza adottate il 14 agosto 2024 nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Vimeo.com, Inc. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, rileva l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
I fatti e la segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme YouTube e Vimeo. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, l’Ufficio competente è intervenuto con misure urgenti per prevenire la diffusione del materiale.
Misure urgenti adottate il 14 agosto 2024
Con le determinazioni nn. 410 e 411 del 14 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha:
- ingiunto a Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Vimeo.com, Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- disposto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione alle piattaforme, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria limitata nel tempo.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione è stata ritenuta riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati il 14 agosto 2024
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza (nn. 410 e 411/2024). Tali determinazioni hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Vimeo.com, Inc., destinatari delle misure cautelari adottate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione.
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