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Sentenza

Sentenza n. 9090/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 199/2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 3105/2024.

Giustizia amministrativa202601138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta docente con accredito di 500 euro, oltre agli accessori dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 199/2025. La sentenza, regolarmente passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva ordinato all'amministrazione di attivare in suo favore la Carta docente, accreditando 500 euro oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto la condanna dell'amministrazione all'integrale esecuzione del titolo giudiziale. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza all'amministrazione, nonché decorso il termine dilatorio di 120 giorni. A fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, sicché la pretesa della ricorrente è stata accolta anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in tale sede e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendosi possibile valutarla successivamente in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, per quanto di eventuale competenza, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle statuizioni giudiziali di condanna deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata o al giudizio di ottemperanza nei casi previsti.

  • art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Ha modificato la disciplina del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle decisioni giudiziali.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Costituisce la base normativa per il riconoscimento, nella sentenza civile da eseguire, del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo limitarsi ad assicurarne l'attuazione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti ed elementi sull'avvenuto adempimento; il difetto di tali elementi conduce all'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di infruttuosa scadenza del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente già con la sentenza di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente su richiesta della parte in caso di perdurante inadempimento oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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