Cassazione Penale, Sentenza n. 26675/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato l'istanza di dissequestro della quantità di oro depositata nel prodotto 'Conto Tesoro' presso E.G.M. s.p.a. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dell'oro, di aver agito in buona fede, della validità ed efficacia del contratto di 'Conto Tesoro' (con possibilità di ottenere il controvalore in denaro), e che la confusione contabile/ materiale imputata dalla società non poteva ricadere su di lei. Invocava inoltre le tutele previste per i terzi di buona fede dal d.lgs. n.159/2011 (artt. 52 ss. e art. 58) e lamentava la mancata considerazione di una consulenza tecnica di parte e dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse in larga parte ripropositivo rispetto a questioni già decise in precedenti provvedimenti (24/11/2023 e 9/12/2024) e che la ricorrente non avesse contestato i profili preclusivi indicati dal primo giudice. Inoltre il Tribunale aveva correttamente valutato che, all'esito delle operazioni, l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e a versare il ricavato nel F.U.G., e che nelle ricognizioni non era stato rinvenuto oro specificamente identificato come destinato al prodotto 'Conto Tesoro'. Ne consegue che la ricorrente, pur riconosciuta in buona fede, è titolare di un diritto di credito da verificare con le procedure concorsuali previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (udienza di verifica ai sensi dell'art. 57), e non di un immediato diritto al dissequestro o alla restituzione materiale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
artt. 52 e ss.; art. 58; art. 56; art. 57
Le disposizioni del codice antimafia sono applicabili alla fattispecie; riconoscono al terzo in buona fede una procedura di verifica del credito (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo) e, pertanto, il terzo non ottiene automaticamente la restituzione materiale dei beni sequestrati ma può concorrere come creditore nella formazione dello stato passivo
art. 104-bis disposizioni attuative c.p.p.
richiamo all'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n.159/2011
Stabilisce il richiamo delle norme del codice antimafia alle procedure penali pertinenti; in concreto è stato utilizzato per applicare agli interessati le procedure di verifica dei crediti
art. 310 c.p.p. (appello cautelare)
richiamato nella giurisprudenza citata
La Corte ricorda che l'appello cautelare ha la struttura degli ordinari mezzi di impugnazione: deve indicare punti di censura specifici e ragioni nuove; la riproposizione di questioni già decise senza nuovi elementi è inammissibile
Massime di principio
- Un terzo che rivendichi la proprietà di beni posti sotto sequestro deve, oltre a dimostrare buona fede e titolarità, prospettare elementi nuovi e specifici rispetto a precedenti decisioni; altrimenti l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile per riproposizione
- Se il giudice delegato autorizza la vendita dei beni sequestrati e il ricavato è versato nel F.U.G., il terzo è normalmente titolare di un credito da verificare nel procedimento concorsuale previsto dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 ss., 57 e 58) e non di un diritto immediato alla restituzione in forma specifica
- I contratti stipulati con una società sottoposta a sequestro continuano a essere valutati, ma le facoltà contrattuali esercitabili nei confronti della società sequestrata possono dover essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e, per atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice delegato
- La buona fede del terzo è un presupposto necessario ma non sufficiente: occorre seguire la procedura di verifica e fornire prova utile per ottenere il riconoscimento del credito o della proprietà
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale contestare espressamente e motivatamente le ragioni preclusive indicate dal primo giudice (es. decisioni precedenti) e presentare elementi di novità per evitare l'inammissibilità
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